Applicazione del D.Lgs. 201/2022 alle aziende speciali consortili.

Risposta del Dott. Matteo Barbero

Quesiti
di Barbero Matteo
19 Maggio 2023

Relativamente alla costituzione di una azienda speciale consortile finalizzata alla gestione dei servizi socioassistenziali, si chiede se: I servizi affidati alla costituenda azienda speciale consortile per le loro caratteristiche soggettive, oggettive e sociali e per le modalità di gestione, sono servizi aventi rilevanza economica e pertanto sono oggetto di disciplina da parte del D.Lgs. 201/2022.

Risposta

La questione della connotazione della natura dei servizi sociali è da tempo oggetto di discussione.

In base all’art. 1 del D.Lgs. 201/2022, si intendono per servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Secondo la giurisprudenza, la distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all’impatto che l’attività può avere sull’assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività; conseguentemente deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell’attività in questione; può invece considerarsi privo di rilevanza quello che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza.

Considerata l’ampiezza della nozione di “attività socioassistenziali” richiamata nel quesito  (che comprende l’area socio-assistenziale e quella socio-educativa), si suggerisce un’analisi puntuale delle attività effettivamente affidate all’azienda in base alle loro “caratteristiche soggettive, oggettive e sociali e per le modalità di gestione”.

17 maggio 2023            Matteo Barbero

 

Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4637, sintomo n. 4688

 

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