Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è redatto secondo quanto previsto dall’articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008 convertito nella l. 133/2008 che cita testualmente “1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.”.
Dato per pacifico il significato di alienazione, per “valorizzazione” la norma sottende l’identificazione di tutti i cespiti immobiliare non ad uso istituzionale che possono trovare un nuovo utilizzo/fine compatibile con le linee strategiche dell’ente, che potrà anche sfociare in una futura alienazione dopo attività che ne valorizzino le caratteristiche (come, ad esempio, manutenzioni ordinarie e/o straordinarie).
Potrebbero, quindi, essere inseriti nel piano di alienazione e valorizzazione quegli immobili che non sono ancora locali e a seguito di ristrutturazione e/o risanamento, lo potranno essere.
Immobili già locali sono, ovviamente, già valorizzati dall’Ente e non necessitano, di conseguenza, l’inserimento nel piano.
17 maggio 2023 Paolo Dolci
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