Definizione agevolata delle cartelle: rata del piano scaduta il 31 maggio, ma verranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 giugno 2025
Agenzia delle entrate Riscossione – 3 giugno 2025
Risposta del Dott. Marco Massavelli
QuesitiSi pone il seguente quesito. Autorizzazione targa prova scaduta di validità ad aprile, ma l'assicurazione per la responsabilità civile relativa alla targa prova è valida fino a maggio (quella del veicolo associata alla targa di immatricolazione era scaduta). L'Isvap ha dato comunicazione che comunque i terzi danneggiati sono assicurati in caso di sinistro stradale nonostante l'autorizzazione sia scaduta. Secondo voi dovremmo procedere a sanzionare il conducente art.193 in quanto l'autorizzazione targa prova è scaduta e quindi è in circolazione ordinaria?
Secondo la giurisprudenza maggioritaria (tra le quali, Corte di Cassazione n. 4728 del 10/03/2016) la circolazione con “targa prova” scaduta di validità integra gli estremi per l’applicazione dell’art. 193 del codice della strada.
Infatti, l’art. 9 del D.P.R. n. 973/1970 stabilisce che il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, deve contenere, in sostituzione dei dati indicati nella targa originaria, i dati della targa di prova.
Di conseguenza, qualora sia sopravvenuta l’inefficacia della targa di prova, pur il correlato certificato di assicurazione devesi considerare privo di effetti e tamquam non esset, quanto meno giacché riproduce i dati di una targa di prova oramai inefficace.
In altri termini, venuta meno l’efficacia della targa prova è come se non fosse stata apposta alcuna targa, con la conseguente inesistenza anche della copertura assicurativa, a nulla rilevando che, pur astrattamente, il contratto assicurativo risultasse ancora operante.
Secondo la prevalente dottrina, per il caso di autorizzazione scaduta, se il veicolo è immatricolato si applicheranno tutte le disposizioni del codice della strada, conservando, però, validità, l'assicurazione, ove non risulti ancora scaduta, della ex targa prova.
È necessario, oggi, infatti, riferirsi a quanto stabilito dal decreto legge n. 121/2021, convertito nella legge n. 156/2021 che ha stabilito che resta l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi.
Per cui, a parere di chi scrive, nel caso di assicurazione in corso di validità della targa prova scaduta, non è possibile applicare la sanzione di cui all’art. 193, codice della strada.
Resta comunque valida l’interpretazione data dalla Prefettura e dal Giudice di Pace locali.
16 maggio 2023 Marco Massavelli
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2599, sintomo n. 2671
Agenzia delle entrate Riscossione – 3 giugno 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
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