Rapporto di Lavoro Segretari Comunali e Provinciali: Rilevazione automatica orario di lavoro
ARAN – Orientamento applicativo Comparto Funzioni locali pubblicato in data 15 settembre 2023 – AFL67
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
QuesitiIncremento ore di servizio. Una dipendente cat. D- assistente sociale è stata assunta a tempo indeterminato e parziale (12 ore settimanali) presso il Comune A. Il nostro Comune (B) vorrebbe utilizzare questa dipendente per ulteriori dodici ore e rimborsare al comune A i maggiori oneri dovuti. È possibile stipulare una convenzione con il Comune A per utilizzare tale dipendente? Il Comune A può elevare da 12 a 24 le ore settimanali che tale dipendente deve svolgere, modificando il contratto di lavoro e mantenere un unico rapporto di lavoro? In alternativa: il Comune B può stipulare un autonomo e ulteriore contratto di lavoro con il vincitore del concorso sempre per 12 ore o deve procedere allo scorrimento della graduatoria attingendo agli idonei e costituire un proprio rapporto di lavoro a 12 ore?
IndietroLa prima ipotesi, quella di una convenzione ai sensi dell’articolo 23 del Ccnl 16.11.2023 (che ha sostituito l’articolo 14 del Ccnl 22.1.2004) è percorribile. Però l’ente A deve avere ben presente che l’aumento del tempo parziale da 12 a 24 ore deve poter trovare integrale finanziamento in bilancio ed è una variazione del rapporto di lavoro sostanzialmente perpetua, mentre la convenzione ed il connesso rimborso sono necessariamente a tempo definito.
La seconda ipotesi consiste in una sorta di inusitata condivisione del vincitore di un concorso tra due enti.
Non essendo nota l’impostazione del bando e del concorso, si può rispondere in modo presuntivo. E’ da pensare che l’assistente sociale sia stata assunta con il contratto a tempo parziale di 12 ore in attuazione proprio del bando e della connessa proposta di lavoro. Dunque, l’ente A ha costituito il rapporto di lavoro così come definito dal bando, esaurendo totalmente la fattispecie del reclutamento: non si vede come si possa condividere, quindi, la graduatoria con un altro ente.
Anche laddove, invece, il lavoro a tempo parziale fosse stato definito dalle parti successivamente all’assunzione, ponendo che il bando avesse previsto un tempo di lavoro più ampio, ciò non consentirebbe di travisare gli effetti di una procedura di reclutamento, che non ammette in ogni caso la circostanza di una costituzione di lavoro “condivisa” tra più enti (salve ipotesi di assunzioni presso unioni di comuni, situazione del tutto diversa dal caso prospettato).
Quindi, nell’impossibilità del perseguimento di un istituto inesistente come quello della condivisione del vincitore di un concorso, l’ente B, se non ottiene la convenzione di cui al citato articolo 23 del Ccnl 16.11.2022, non può che utilizzare gli ordinari strumenti: effettuare un proprio concorso, oppure, se trova disponibilità, scorrere graduatorie di altri enti, chiamando vincitori o idonei “liberi”, che non abbiano stipulato alcun contratto di lavoro con nessun ente.
15 maggio 2023 Luigi Oliveri
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