Documentazione contenuta nella cartella elettorale concernente l'interdizione dai pubblici uffici di un cittadino deceduto

Risposta della Dott.ssa Elena Turci

Quesiti
di Turci Elena
17 Maggio 2023

Si chiede come gestire la documentazione contenuta nella cartella elettorale concernente l'interdizione dai pubblici uffici di un cittadino deceduto. Deve essere eliminata o archiviata?

Risposta

Le istruzioni contenute nei paragrafi 40 e 41 della circolare del Ministero dell’interno, Servizio Elettorale – n. 965/Ms del 18 maggio 1967, prescrivono che tutti i fascicoli personali di coloro che siano cancellati dalle liste per morte, emigrazione all’estero (ora non più) o perdita della cittadinanza italiana vengano trasferiti dall’archivio corrente a quello di deposito per essere definitivamente eliminati, con le modalità valevoli per lo scarto degli atti d’archivio, trascorso un quinquennio di conservazione.

Nelle ipotesi di cancellazione per morte o per perdita della cittadinanza si applicano le disposizioni dettate dalla circolare a carattere permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986 (paragrafo n. 76), prevedendosi che i fascicoli degli elettori per cui è stato inviato il file .xml al comune di immigrazione vengano spostati dall’Archivio corrente a quello di deposito, dove verranno custoditi per un periodo di cinque anni per poi essere assoggettati a procedura di scarto.

Salvo impossibilità materiale, ogni Ufficio elettorale comunale costituisce, con apposito applicativo informatico, un archivio dei fascicoli personali elettronici degli elettori; in ognuno di tali fascicoli dev’essere inserita digitalmente, oltre al contenuto del file .xml, l’eventuale altra documentazione concernente l’interessato e significativa per la sua posizione elettorale, previa diretta acquisizione in forma digitale o scannerizzazione (ad esempio, comunicazioni provenienti dagli uffici di anagrafe o stato civile, accertamenti effettuati presso altri comuni, corrispondenza intercorsa con l’Autorità giudiziaria o l’Autorità di P.S., copia degli atti notificati, ecc…). Il comune di immigrazione procederà a sottoporre a procedura di scarto le tessere elettorali ritirate ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d. P. R. n. 299/00; analogamente, il comune di emigrazione sottoporrà a scarto le tessere elettorali eventualmente non consegnate agli elettori non più ivi residenti.

15 Maggio 2023            Elena Turci

 

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