Concessione cimiteriale

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
16 Maggio 2023

Un utente ha in essere una concessione cimiteriale risalente agli anni '50 di una tomba di 4 mq e oggi chiede di poterla sistemare. Dal progetto presentato si nota che la metratura della tomba é di 7 mq e tra gli anni '50 alla data attuale non sono state presentate richieste di ampliamento. Come sanare questa situazione?

E' necessario sottoscrivere un atto integrativo al vecchio contratto e richiedere, altresì, di corrispondere la somma per la restante porzione di tomba, ossia i 3 mq e soprattutto l'importo da versare va calcolato sulle tariffe attuali?

Risposta

Si tratta di inquadrare correttamente la fattispecie proposta ovvero se si tratta di un errore nel rilascio della concessione originaria che comunque aveva, come base presupposta, un progetto (ufficialmente acquisito agli atti dell’Ente?) di 7 mq o se si versi in un caso di formale difformità rispetto alla citata convenzione. Le conseguenze per entrambe le soluzioni non sono banali, soprattutto in tal ultimo caso, in quanto, come è noto, il Comune, quale autorità cui, ai sensi dell’art. 51 D.P.R. 285/90, spetta la potestà di ordine e sorveglianza sui cimiteri, può pronunciare, nel rispetto delle modalità procedurali indicate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, la decadenza della concessione per inadempienza ai patti contrattuali contenuti nell’atto di concessione, per la realizzazione del sepolcro in difformità rispetto a quanto previsto in concessione.

In linea generale, la pubblica Amministrazione, diversamente da come avviene per i soggetti di natura privata, può assumere obblighi per propria parte solo mediante l’utilizzo di negozi giuridici in forma scritta; ciò in ragione del fatto che detta forma è espressione compiuta di potere decisionale che viene necessariamente documentato ad substantiam. A nulla rilevano i cosiddetti comportamenti concludenti ovvero la prassi che nel corso del tempo hanno regolato specifici rapporti tra la P.A. ed i soggetti privati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 03.09.2018, n. 5138).

Quindi, il concessionario che sia nella detenzione del bene risulta quale occupante abusivo tenuto al pagamento di un canone per l’occupazione senza titolo di un’area pubblica, così come avviene per l’occupazione senza titolo dei beni privati.

l termine di prescrizione a cui è soggetto il relativo credito appare quello di cinque anni fissato dall’art. 2948 n. 4 c.c. Del resto, l’occupazione senza titolo di beni demaniali integra un fatto illecito non istantaneo, ma permanente, che perdura fino o alla cessazione del fatto stesso o alla regolarizzazione della situazione giuridica del bene, momenti, questi ultimi, che si configurano come inizio della decorrenza della prescrizione medesima (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 10.04.2013, parere n. 1709).

Stante quanto sopra, la soluzione va ricercata nell’ambito della disciplina del regolamento comunale di polizia mortuaria che, nel caso non dica nulla al riguardo, andrà modificato in modo che quello che si andrà a fare per il recupero crediti sui 3 mq in eccesso sia regolamentato in quella sede.

L’ente dovrà infatti conformarsi ai dettami del vigente Regolamento Comunale del Servizio Cimiteriale in materia di recupero dei canoni/tariffe.

Su ricordi, infine, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione. Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che la decorrenza venga fatta decorrere dal momento in cui ne inizia l’utilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché’ si faccia luogo alla concessione.

12 maggio 2023            Elena Conte

 

Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1514, sintomo n. 1600

 

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