MASSIMA
La semplice presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività in variante al titolo edilizio originario senza alcun riferimento al termine non è idonea ad incidere su di esso. Infatti, il mero rilascio di un permesso in variante a quello originario non fa decorrere un nuovo termine di avvio e di conclusione dei lavori, il quale va sempre determinato con riferimento al titolo edilizio originario, con ogni conseguenza in ordine alla sua decadenza (cfr. Consiglio di Stato, n. 4704/2017) (salvo l'autonomo rilievo che le nuove opere possono al più esplicare ai fini della proroga del termine finale di completamento dell'opera, in esito però ad un apposito subprocedimento distinto da quello di approvazione della variante in corso d'opera). Ne discende che è legittima la dichiarazione di decadenza del permesso di costruire e la conseguente ordinanza di sospensione lavori emanata dal Comune per mancato rispetto del termine di fine lavori previsto dal titolo edilizio originariamente assentito.
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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