Compenso ex art. 61, c. 9 D.L. 112/2008

Risposta del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti

Un dipendente assunto per mobilità ex art. 30 Dlgs. 165/2001, era stato autorizzato dal precedente Ente ai sensi dell'art 53 del Dlgs, 165/20001 per un'attività di collaudo. L'attività si conclude ora che risulta nostro dipendente:1 si chiede a chi deve essere versato il 50% del compenso spettante ai sensi dell'art. 61, c. 9 D.L. 112/2008 a quali adempimenti in merito all'anagrafe delle prestazioni deve provvedere il nostro Ente?

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Risposta

Poiché la fattispecie non è disciplinata dalla norma, si ritiene – d’accordo con l’ente che aveva concesso l’autorizzazione – che il compenso possa essere ripartito tra i due enti in relazione alla durata dell’incarico e alla coincidenza con i due rapporti di lavoro.

Per l’Anagrafe delle prestazioni, si ritiene che – poiché la comunicazione originaria era stata effettuata dall’altro ente – l’inserimento del compenso spetti al datore di lavoro precedente (previa Vs. comunicazione), salvo che l’ente istante non abbia rilasciato una ulteriore autorizzazione ed effettuato una ulteriore comunicazione.

10 maggio 2023             Fabio Venanzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5837, sintomo n. 5947


Scritto il 15/05/2023 , da Venanzi Fabio

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