MASSIMA
La natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività - che non è una vera e propria istanza di parte per l'avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge - induce ad escludere che l'autorità procedente debba comunicare al segnalante l'avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 prima dell'esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori (T.A.R. Napoli n. 3896/2017, T.A.R. Catanzaro, n. 478/2015, Consiglio di Stato, n. 3112/2014, n. 1800/2014 e n. 489/2013). Nel caso di specie, l’applicabilità del preavviso di diniego alla peculiare forma di SCIA prevista dall’art. 87 bis del D.lgs. n. 259/2003 finirebbe col frustrare le finalità semplificatorie ed acceleratorie della disciplina dettata dal Codice delle Comunicazioni.
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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