Limiti quantitativi e di spesa per contratti a tempo determinato.

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
15 Maggio 2023

Considerato che una Unione dei Comuni non ha dipendenti propri ma solo personale utilizzato a tempo parziale mediante convenzione appartenente ai comuni aderenti (dipendenti a tempo pieno e indeterminato presso i rispettivi enti) per alcune ore al mese, si chiede se sia possibile stipulare contratti a tempo determinato o di somministrazione in considerazione di quanto disposto dall'art. 52, cc. 1-2, CCNL 21 maggio 2018 dispone che: "1. Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell´art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all´art. 50, comma 3." Il limite citato dal comma 2 è quello generale per i contratti a tempo determinato: "3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione."

Risposta

L’art. 52, comma 5, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, espressamente dispone: “I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.”

Il successivo art. 60 del CCNL 16.11.22 ha disposto al comma 3 che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione.

Come rilevato dall’ARAN, in virtù di tale clausola contrattuale, è prevista una particolare ed autonoma modalità di finanziamento del trattamento economico accessorio del personale in servizio presso l’ente sulla base di un contratto di somministrazione a termine mediante uno specifico stanziamento, a carico del bilancio, nell’ambito del progetto che ne è alla base e per tutta la durata dello stesso. Inoltre, tali risorse confluiscono nel fondo e sono disponibili in sede di contrattazione integrativa ma solo, come detto, con la specifica finalità di consentire l’erogazione dei trattamenti economici accessori ai lavoratori somministrati, nel rispetto delle regole negoziali in materia valevoli per la generalità del rimanente personale e, quindi, proprio per tale finalizzazione, solo per il periodo in cui il personale di cui si tratta presta servizio presso l’ente.

Ciò comporta, ad avviso dell’ARAN, che una volta esaurito il progetto, con il conseguente venire meno dei contratti di somministrazioni posti in essere nell’ambito dello stesso, il fondo deve essere necessariamente ridotto delle risorse che vi erano confluite, ai sensi del citato art.52, comma 5, del CCNL del 21.5.2018.

In ogni caso, la somministrazione lavoro temporaneo rientra nei limiti dell’art. 9 comma 28 DL 78/2010, in base al quale la spesa del lavoro flessibile, ovvero tempo determinato, interinali, collaborazioni, lavoratori socialmente utili ecc. anche nel 2021 non potrà superare il 100% della spesa impegnata nel 2009, per i gli enti locali in regola con il comma 557 e 562 art. 1 Legge 296/2006 (50% per gli enti non in regola). Se nel 2009 la spesa impegnata era zero, si può prendere il triennio base 2009-2008-2007.  Secondo la Corte dei Conti Sezione Autonomie, delibera n. 1/2017, nella specifica ipotesi in cui l’amministrazione locale non abbia effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro determinato nel 2009 e nemmeno nel triennio 2007-2009, l’Amministrazione può, con provvedimento motivato, individuare un nuovo parametro di riferimento costituito dalla spesa strettamente necessaria per fare fronte ad un servizio essenziale per l’ente, “fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art 36 commi 2 e ss. del d.lgs. 165/2001, e della normativa contrattuale, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”.

10 maggio 2023            Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5833, sintomo n. 5943

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