Prescindendo dalla qualifica soggettiva del notificante, non specificata nel quesito, in linea generale la disciplina delle notificazioni alle persone giuridiche è contenuta nell’art. 145 c.p.c., secondo cui “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. […] Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”.
L’articolo in questione prevede due modalità alternative di notifica:
- presso la sede legale (o effettiva ex art. 46 c.c., esclusi uffici secondari o periferici);
- alla persona fisica del legale rappresentante, qualora l'atto da notificare ne indichi la qualità e ne specifichi residenza, domicilio e dimora abituale.
Nella prassi, fermo restando che le due modalità sono equipollenti tra loro, quella maggiormente utilizzata è la notifica presso la sede legale risultante dai pubblici registri; si ricorre, di norma, alla notificazione nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente (in luogo che deve essere differente rispetto alla sede della società) solo laddove la notifica effettuata presso la sede societaria non sia stata fruttuosa, essendo possibile utilizzare (ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.p.c.) solo nei confronti della persona fisica/legale rappresentante le modalità di notifica nei confronti degli assenti (art. 140 c.p.c.) o degli irreperibili (art. 143 c.p.c.), inapplicabili invece alle persone giuridiche.
Sull’indicazione del legale rappresentante ai fini della notificazione, qualora non originariamente indicato nell’atto da notificarsi, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione (sentenza n. 24061/2021), secondo cui “... come correttamente rilevato dalla ricorrente, la mancata indicazione (nell’atto che notificato) delle generalità della persona fisica che rappresenta la società, preclude all’ufficiale giudiziario, cui in linea di principio compete la scelta del procedimento notificatorio più corretto, di ricorrere alla propria scienza privata per acquisire la relativa informazione e, dunque, non gli consente di optare (secondo quanto previsto dall’attuale dell’art. 145 c.p.c., comma 1) per l’esecuzione in via diretta della notifica a mani o presso la residenza, la dimora o il domicilio del legale rappresentante, anziché presso la sede della società; la norma, però, non può invece essere interpretata, così come pretende la ricorrente, nel senso che la mancata indicazione del nominativo della persona fisica che rappresenta la società, nell’atto a questa notificato presso la sede, precluda la possibilità di qualsivoglia ulteriore tentativo di notifica nei confronti del predetto soggetto; l’art. 145, al comma 3, prevede la possibilità di eseguire la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (come nel caso di specie), “se la notificazione non può essere seguita a norma dei commi precedenti” (e cioè consegnando una copia dell’atto al rappresentante della società o alla persona addetta oppure alla persona fisica che rappresenta l’ente “qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”); la precisazione secondo cui “nell’atto da notificare ne sia indicata” qualità, residenza o domicilio, riguarda soltanto l’ipotesi di notificazione alternativa (a seguito della riforma introdotta con la L. n. 263 del 2005): quella tra notificazione alla persona giuridica presso il rappresentante e notificazione da eseguire direttamente alla persona fisica del rappresentante legale della società; analoga precisazione non riguarda la notifica eseguita – come nel caso di specie – ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per l’ipotesi di esito negativo (“non può essere seguita”) del tentativo di notificazione a norma dell’art. 145 c.p.c., commi 1 e 2; in questo caso (quello dell’ultimo comma) la norma dispone che la notificazione si può eseguire “alla persona fisica indicata nell’atto”, senza precisare quali dati e dove devono essere presenti i dati anagrafici; pertanto, “una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e che l’atto sia stato restituito al notificante, questi può certamente riaffidarlo all’ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza: ciò che, per l’appunto, è accaduto nel caso di specie” (Cass. n. 19387 del 2014, in motivazione);”.
Pertanto, se originariamente nell’atto non vi è l’indicazione del legale rappresentante, della sua residenza o del suo domicilio, si dovrà procedere necessariamente alla notifica presso la sede legale della società, non potendo essere eseguita la notificazione nei confronti della persona fisica del legale rappresentante, in mancanza di specificazione dei dati previsti dall’art. 145, comma 1, c.p.c.; qualora la stessa risulti infruttuosa, secondo la suddetta giurisprudenza, per dare seguito al disposto dell’art. 145, comma 4, c.p.c., il notificante può a quel punto “integrare” i dati mancanti (generalità e residenza/domicilio) al fine di procedere alla notifica a tale persona fisica, nella qualità di legale rappresentante della società.
Infine, si segnala che un’altra modalità di notifica astrattamente utilizzabile è quella a mezzo di posta elettronica certificata, disciplinata dall’art. 149-bis c.p.c., mediante trasmissione dell’atto in forma di documento informatico presso un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi.
4 maggio 2023 Alessandro Rizzo
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2587, sintomo n. 2659