Composizione commissioni consiliari. Proporzionalità.

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
13 Maggio 2023

Composizione commissione consiliare 3 consiglieri della maggioranza e 2 della minoranza.

Risulta di fatto cambiato l'assesto della maggioranza poiché 5 consiglieri non sostengono più la maggioranza ed essendo gli stessi appartenenti a commissioni consiliari, nelle quali rappresentano la maggioranza (n.3 su 5). Si chiede di sapere se le commissioni consiliari vanno rielette dal consiglio comunale tenendo conto del nuovo assetto politico di maggioranza. Data l'urgenza al fine di assicurare il corretto funzionamento delle commissioni si chiede di fornire un urgente e solerte parere in merito.

Risposta

Certamente, occorre rivedere la composizione alla luce del mutato assetto dei gruppi consiliari, in quanto la proporzione delle commissioni deve tenere conto della composizione di questi ultimi.

Secondo pacifica e consolidata prassi ministeriale, sulla scorta della giurisprudenza in materia (v. ad es. parere Min. Interno del 26.9.18), l’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00 prevedendo con disposizione statutaria la facoltatività dell’istituzione delle commissioni, richiede il rispetto del criterio proporzionale nella loro composizione.

Si legge nel citato parere che la collocazione dinamica dei consiglieri alla maggioranza o alla minoranza, ammessa in virtù del mancato vincolo relativo al mandato imperativo - anche alla luce della decisione del C.d.S. n.4600/2003 - passa attraverso i movimenti tra i gruppi.

Infatti, sono possibili i mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti, con diretta influenza sulla composizione delle commissioni consiliari che deve, pertanto, adeguarsi ai nuovi assetti.

È stato più volte ribadito che in ogni commissione dev'essere garantita la partecipazione di ciascun gruppo consiliare (v. parere Min. Interno, 24.6.21)

Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere rappresentate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, comma 6, del d.lgs. n.267/2000, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto, rimandando alla disciplina regolamentare la declinazione del citato principio. In ogni caso, , secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il criterio proporzionale può dirsi rispettato ove sia assicurata, in ogni commissione, la partecipazione di ciascun gruppo presente in consiglio in modo che se una lista è rappresentata da un solo consigliere questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite, assicurando una composizione delle commissioni proporzionata all'entità di ciascun gruppo consiliare (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 4.7.1992 n.796; T.A.R. Lombardia, Milano, 3.5.1996, n.567; nonché Consiglio di Stato - parere n.2967/2010, Affare 04323/2009 del 14 aprile 2010 e parere n.771 del 2018, adunanza del 7 marzo 2018 emessi su ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica). Si soggiunge che il Consiglio di Stato, Sez.V, 25 ottobre 2017, n.4919, ha precisato che il criterio di proporzionalità ex art.38, comma 6, d.lgs.n.267/2000, si può esplicare attraverso il voto ponderato (cfr. anche TAR Lombardia, Sez.II, 19.11.1996, n.1661) o plurimo assegnato a ciascun componente della commissione in ragione corrispondente a quello della forza politica rappresentata nel consiglio comunale, vale a dire corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al consiglio, diviso per il numero dei rappresentanti della stessa lista nella commissione interessata (cfr. anche T.A.R. Campania, Salerno, n.2714 del 20.12.2016). L'Alto Consesso ha, quindi, puntualizzato che l'inderogabile principio di proporzionalità può essere attuato non già solo con riguardo alla composizione dell'organo, ma anche alle modalità di voto. In particolare, la commissione può essere composta in modo tale da assicurare la presenza in essa di tutte le forze politiche presenti in consiglio, ma con la contestuale previsione di un sistema di voto in grado di rifletterne il diverso peso rappresentativo e dunque di rispettare sotto questo diverso profilo il principio di proporzionalità di cui all'art.38, comma 6, del TUOEL. Stanti tali premesse, al fine di rendere più evidenti le modalità attraverso le quali il regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari debba garantire il principio di proporzionalità ai sensi dell'art.38, comma 6, del TUOEL, si ritiene di sottoporre al comune l'opportunità che il regolamento venga modificato al fine di dare compiuta attuazione al richiamato parametro della proporzionalità.

4 maggio 2023              Eugenio De Carlo  

 

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