Mancata identificazione del conducente

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
11 Maggio 2023

Per le violazioni che prevedono la decurtazione dei punti dalla patente, qualora il proprietario del veicolo proponga ricorso e non fornisca le generalità del conducente, si chiede se sia corretto sanzionare ai sensi dell'art. 126 bis per omessa comunicazione.

Risposta

L’articolo 126bis del codice della strada prescrive che, nel caso di mancata identificazione del conducente, “il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.

Ciò sta a significare che, scaduto il termine di 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione prodromico, la violazione dell’articolo 126bis, comma 2 è commessa, e da quel momento decorrono i 90 giorni per la contestazione/notificazione del verbale di accertamento della violazione di cui all’articolo 126bis.

L'attivazione di rimedi amministrativi o giurisdizionali avverso il verbale può costituire giustificato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente. Occorre, tuttavia, distinguere a seconda che il ricorso contenga o meno l'indicazione della persona che si trovava alla guida del veicolo.

Se nel ricorso viene indicato chi era alla guida al momento dell'illecito, l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2, dell’articolo 126bis, deve intendersi soddisfatto ma la decurtazione dei punti dalla patente di questa persona può avvenire solo dopo che sia stato respinto il ricorso e che non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali (cioè quando il verbale deve considerarsi definitivo).

La presentazione di un ricorso che, pur contestando l'esistenza dell'illecito o la legittimità del verbale con cui è stato contestato, non contenga le generalità del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, costituisce giustificato e documentato motivo dell'omissione dei dati richiesti e non consente di applicare le sanzioni del comma 2 dell’articolo 126bis, almeno fino a quando il provvedimento amministrativo o giurisdizionale con il quale viene deciso il ricorso non sia divenuto definitivo. Infatti, conformemente alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con sentenza n. 27/2005, destinatario dell'invito a fornire le generalità del conducente non può ritenersi obbligato a rivelare i dati personali del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione. Il termine di 60 giorni per la comunicazione decorre nuovamente dal giorno in cui sia divenuto definitivo il provvedimento con cui sia stato rigettato il ricorso. Il mancato adempimento del citato obbligo di comunicazione entro i termini predetti, pertanto, consentirà all'organo di polizia procedente di applicare la sanzione di cui all'art. 126bis, comma 2. Il verbale di contestazione di questo illecito, dovrà essere notificato al trasgressore nei termini di cui all’articolo 201, codice della strada, decorrenti dalla definizione del provvedimento che rigetta il ricorso.

8 Maggio 2023              Marco Massavelli

 

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