Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se è possibile attivare un procedimento disciplinare nei confronti di un responsabile di settore che ha autorizzato l’assegnazione di una serie di buoni pasto ad alcuni suoi dipendenti che hanno effettuato la pausa pranzo in orario diverso da quello previsto dal vigente Regolamento comunale.
In particolare, il citato responsabile di settore fa riferimento ad un determinato articolo del Regolamento, il quale testualmente recita quanto segue: “La fascia di orario entro la quale è possibile effettuare la pausa pasto è quella che va dalle ore 13,50 (orario minimo di uscita dal servizio) alle ore 15,20 (orario massimo di rientro in servizio) per non oltre novanta minuti complessivi, salvo eccezioni debitamente autorizzate e sempre rispettando i limiti dei trenta minuti e delle due ore”.
In virtù di quanto sopra esposto, si chiede se il carattere della “eccezionalità” escluda a priori la possibilità di autorizzare l’assegnazione in via ordinaria di alcune decine di buoni pasto per pause pranzo effettuate in orari diversi da quelli previsti dal Regolamento citato.
In quest’ultimo caso, si chiede quale tipologia di procedimento disciplinare possa attivare il settore Gestione e Controllo Risorse Umane dell’Ente, quale ufficio deputato all’attivazione dei procedimenti disciplinari e se il danno erariale possa in qualche modo configurarsi in una delle suddette tipologie.
In linea teorica, ove il dirigente/responsabile non abbia adeguatamente motivato o giustificato la deroga eccezionale alla disposizione organizzativa interna al cui rispetto è contrattualmente dovuto in ragione del ruolo svolto (in questo come in ogni altro caso che riguardi il rispetto di dette regole di organizzazione e di buon funzionamento), avrebbe violato i doveri di condotta previsti dall’art. 13 del DPR 62/2013 e quelli di cui all’art. 57 del CCNL del 2018, salvo valutare anche quelli previsti dal Codice disciplinare specifico adottato dall’Ente.
Le citate disposizioni, infatti, impongono al dirigente lo svolgimento con diligenza delle funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, perseguendo gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato e diligente per l’assolvimento dell’incarico.
L’Ufficio di disciplina dell’Ente a cui sarà rivolta la segnalazione del caso, a seguito di istruttoria e di contradditorio con l’interessato, nel rispetto delle disposizioni regolamentari dell’Ente, ove non ritenga di archiviare il procedimento, provvederà ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, valutando il caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza ed con riguardo ad ogni altro elemento di cui all’art. 59 del CCNL FL del 2018.
Infine, si rammenta che la violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni di disciplina possono integrare anche la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico che sarà valutata dalle autorità competenti in caso di segnalazione della fattispecie oggetto di rilievo disciplinare.
8 maggio 2023 Eugenio De Carlo
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