Incarico ad interim per il direttore generale e retribuzione di posizione
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Quesiti
Nel 2020 una cittadina ha comunicato al nostro ufficio che il marito, a seguito di separazione avvenuta nel 2016, pur essendo ancora compreso nello stato di famiglia, da tempo non risiedeva più con lei e il figlio minore e che viveva presso i genitori. Pertanto ho provveduto ad inviare una comunicazione al nuovo comune di residenza ai sensi dell’art. 16 DPR 223/1989.
Nel 2022 il Comune ci ha comunicato che il cittadino ha dichiarato alla Polizia Municipale di dimorare all'indirizzo da noi segnalato solo per il tempo necessario ad accudire il padre e di risiedere in un altro Comune con la compagna, ma senza fornirne l'indirizzo di residenza. In questi giorni il collega di Polizia Locale, dovendo effettuare una notifica al cittadino e non essendo riuscito nell’intento, ha consegnato un verbale di accertamento facendo presente che:
1) non vi è il nominativo sul citofono
2) un vicino di casa gli ha riferito che in realtà il cittadino non vive là da anni e
3) tutto ciò potrebbe costituire valida motivazione per avviare il procedimento di irreperibilità d'ufficio.
Si chiede pertanto come sia corretto procedere.
Se questa persona effettivamente non vive più all'indirizzo di iscrizione anagrafica, è necessario che codesto ufficio riprenda in mano il caso e si attivi per cercare di regolarizzare la posizione anagrafica della predetta persona. Le azioni da mettere in campo si sostanziano nel tentativo di reperire il nuovo indirizzo del cittadino, avvalendosi anche della collaborazione del comune di residenza dei genitori, i quali ultimi potrebbero e dovrebbero fornire il nuovo indirizzo del figlio.
Inoltre, l'ufficiale di anagrafe può avvalersi di tutti gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento anagrafico ai fini della regolare tenuta dell'anagrafe; fra questi gli accertamenti, l'acquisizione di notizie ed informazioni presso enti, uffici e amministrazioni pubblici e privati (art. 4 L. n. 1228/1954); es. si può verificare se la persona ha attivato il servizio "Seguimi" per il recapito della corrispondenza al nuovo indirizzo. Resta aperta la possibilità di aprire una vertenza anagrafica con il comune di residenza dei genitori, laddove si abbia fondato motivo che la persona dimori abitualmente in quel comune. Resta infine aperta, laddove tutti i tentativi di reperire la persona risultino inutili, la possibilità e l'opportunità di avviare il procedimento di cancellazione per irreperibilità.
5 Maggio 2023 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2699, sintomo n. 2731
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
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