Attestazioni di esistenza in vita

Risposta dell'Avv. Mauro Tenca

Quesiti
di Tenca Mauro
09 Maggio 2023

Pervengono frequentemente richieste di compilazione di attestazioni di esistenza in vita da enti pensionistici inglesi, redatti in inglese e senza traduzione italiana. Il pubblico funzionario italiano agisce nei procedimenti mediante atti e documenti utilizzando solo la lingua italiana e pertanto si ritiene che il modulo non possa essere compilato e sottoscritto dal funzionario affidandosi alle proprie conoscenze linguistiche. Per risolvere il problema viene proposto il rilascio di un certificato di esistenza in vita scritto in italiano ma i cittadini non accettano tale soluzione e pretendono la compilazione del modulo in lingua inglese.

Si chiede se vi siano indicazioni normative specifiche e come procedere.

Risposta

Si ritiene corretto l’operato del funzionario che rilascia il certificato di esistenza in vita scritto in italiano in quanto la legge n. 482/99, all’articolo 1, riconosce la lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica.

Nel caso di specie non trova nemmeno applicazione il regolamento europeo 2016/1191 del 6 luglio 2016. Tale regolamento prevede, all’articolo 6, che non è richiesta la traduzione quando il documento pubblico relativo all'esistenza in vita è corredato, alle condizioni stabilite dal medesimo regolamento, di un modulo standard multilingue purché l'autorità nazionale a cui è presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni figuranti nel modulo standard multilingue siano sufficienti al trattamento del documento pubblico. Tali moduli multilingue sono allegati ai documenti pubblici e sono utilizzati come supporto per la traduzione e non hanno valore legale autonomo.

Tuttavia, a seguito della BREXIT tale regolamento non può più applicarsi a favore dei documenti scambiati tra Regno Unito e gli altri stati dell'U.E.

Sarà pertanto onere del cittadino procedere agli adempimenti necessari per far valere tali certificati presso lo Stato di competenza.

Si suggerisce di rispondere per iscritto al cittadino che non accetta tale soluzione motivando le ragioni del diniego ai sensi dell’articolo3 della Legge 241/1990. È necessario infatti esprimersi con un provvedimento espresso e motivato.

3 Maggio 2023              Mauro Tenca

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2690, sintomo n. 2722

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