Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiAvverso avvisi di accertamento IMU e TASI un contribuente ha fatto ricorso alla Commissione Tributaria di Primo Grado (appello respinto in data 6/8/2018), quindi alla Commissione Tributaria di secondo grado (appello respinto con sentenza depositata 27/02/2023 su sollecito del Comune per trattazione in presenza - del ricorrente - in data 10/11/2022).
Chiedo se l’ente oggi può procedere alla riscossione del tributo dato che l’avviso di accertamento è stato notificato nel 2017 e, dunque, se il procedimento giudiziario ha sospeso i termini decadenziali.
Occorre prima di tutto ricordare che, salvo il caso in cui la Corte di Giustizia (ex CT) emetta un provvedimento di sospensione, la riscossione di avviso di accertamento può proseguire indifferentemente dalla pendenza del contenzioso. In caso di avvio del procedimento innanzi la Corte di Giustizia, i termini decadenziali/prescrizionali per la riscossione, ovviamente, si interrompono fino alla definizione della lite. La sentenza emessa, in caso di rigetto del ricorso, rappresenta il titolo esecutivo per procedere alla riscossione coattiva; la medesima è soggetta alla prescrizione decennale dalla data della sua emissione, salvo la possibilità per il Comune di interrompere la medesima attraverso provvedimento di sollecito o di qualunque altro genere.
2 maggio 2023 Luigi D’Aprano
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1506, sintomo n. 1592
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