Regione Lombardia - Violazione normativa regionale relativa alla pubblicità sui canali social.

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
02 Maggio 2023

Può essere emesso dal funzionario dell'ufficio tributi il verbale di accertamento in seguito alla violazione dell'art. 39 della legge 27/2015 della Regione Lombardia in merito alla pubblicità sui canali social senza il codice regionale di riferimento (CIR), o senza scia di autorizzazione all'attività presentata presso il SUAP o il verbale di accertamento deve essere fatto per forza dalla Polizia Locale o Guardia di Finanza.

Risposta

La risposta al quesito non può che passare da una veloce disamina delle disposizioni di maggiore interesse e pertinenza al tema.

 

Legge 27 del 2015

Comma 5 dell’art. 39

Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

 

Legge 27 del 2015

Comma 7 dell’art. 39

Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva

 

Legge Regionale 1° febbraio 2012, n. 1

Art. 25

(Attività di vigilanza e controllo in ambito regionale)

Art. 26

(Esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie)

Art. 27

(Organi ed agenti accertatori)

1. Ciascuno degli enti di cui all'articolo 26 individua, secondo i principi del proprio ordinamento, l'organo o il responsabile della struttura organizzativa abilitato ad effettuare gli accertamenti e a svolgere le attività di cui agli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. I soggetti abilitati ai sensi del comma 1 devono essere forniti di apposito documento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti; la Giunta Regionale può predisporre un documento-tipo.

Legge n. 689 del 1981

13. Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 c.p.p.

Stante quanto sopra, gli atti di accertamenti in loco possono essere redatti solo dalle figure previste nell’ambito delle disposizioni sopra richiamate.

28 aprile 2023          Elena Conte

 

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