Dichiarazione di cambio residenza

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
27 Aprile 2023

Una ragazza presenta la dichiarazione di cambio residenza per lei e per sua figlia minore. Il vigile cerca di consegnare al padre della minore la comunicazione di avvio del procedimento della figlia, ma recatosi all'indirizzo di residenza del padre (presso l'abitazione dei genitori) non trova nessuno: chiede ai vicini e gli dicono che vive con la compagna e la figlia. Va allora presso l'abitazione della compagna e figlia, domanda ai vicini i quali confermano che lui vive li. Chiede alla compagna ma lei gli dice che non vive li, che lui vive con i suoi genitori e non con lei, che si reca presso di lei solo per qualche ora della giornata per passare del tempo con la figlia. L'ho invitato a rendere la dichiarazione di residenza ma lui si oppone, dice che i vicini non possono sapere quanto tempo trascorre li.

Si chiede pertanto come procedere.

Risposta

Gentile collega, non è ben chiaro il motivo per cui la comunicazione di avvio del procedimento viene consegnata dal Vigile anziché essere inviata con raccomandata A.R.; ciò premesso, se questa persona dimora abitualmente presso l'abitazione in cui vivono la compagna e la loro figlia, deve essere iscritto, anche d’ufficio, presso tale indirizzo.

Poiché, stando a quanto emerge dal quesito, questa persona non è disposta a collaborare e, soprattutto, a rispettare gli obblighi anagrafici posti dalla legge n. 1228//1954 (Art. 2 L. n. 1228/1954 “È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria podestà o la tutela, l’iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento …) e dal d.P.R. n. 223/1989 (in particolare artt. 6 e 13), l’ufficiale d’anagrafe deve acquisire tutte le informazioni e gli elementi istruttori necessari e procedere alla mutazione d’ufficio, qualora si accerti che questa persona dimora effettivamente presso la compagna.

Le norme di riferimento sono:

  1. Art. 5 L. n. 1228/1954

L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto”.

  1. Art. 15 d.P.R. n. 223/1989 Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti.

“1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di  cui  all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.

2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni”.

 

Occorre ricordare che l’ufficiale di anagrafe ha un amplissimo potere istruttorio, previsto:

- dall’art. 4 della L. n. 1228/1954:  

“L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.

Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.

Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.

Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni”.

- dall’art. 19 del d.P.R. n. 223/1989:

“Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe.

1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.

2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione o la mutazione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza”.

 

In conclusione, il procedimento d’ufficio è molto più complesso del procedimento ad iniziativa di parte, poiché manca totalmente la collaborazione del diretto interessato.

A livello pratico il procedimento deve seguire i seguenti passaggi:

1) Fase preistruttoria - Avvio del procedimento - Fase istruttoria

Prima di avviare il procedimento, è utile esperire indagini (fase preistruttoria) utili a verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti che legittimano l’avvio del procedimento d’ufficio. Le informazioni e gli accertamenti devono essere svolti tenendo conto delle norme sopra citate (art. 4 L. n. 1228/1954 e art. 19 d.P..R n. 223/1989).

Se si ritengono sussistenti i presupposti per la mutazione d’ufficio, l’ufficiale d’anagrafe deve avviare il procedimento, inviando apposita comunicazione all’interessato ai sensi dell’art. 7, L. n. 241/1990; tale comunicazione, da inviare con raccomandata A.R., dovrà contenere, oltre alle informazioni previste dall’art. 8 della citata L. n. 241/1990, anche l’invito a rendere le prescritte dichiarazioni anagrafiche e l’avviso che, in caso di mancata dichiarazione, si procederà d’ufficio.

2) Gli accertamenti

La fase istruttoria vera e propria inizia dopo l’avvio del procedimento (art. 7, L. n. 241/90) e si sviluppa attraverso indagini e accertamenti effettuati dal personale di P.M. o altro personale addetto, sotto la direzione dell’ufficiale d’anagrafe

 3) Fase decisionale. Il provvedimento d’ufficio

Entro 30 giorni dall’avvio del procedimento o il maggior termine previsto dal regolamento e indicato nella comunicazione di avvio del procedimento (max. 180 giorni), l’ufficiale d’anagrafe deve concludere il procedimento:

  • adottando il provvedimento di mutazione d’ufficio, se è stata accertata la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente;
  • adottando il provvedimento di archiviazione, se non risultano accertati i presupposti per l’iscrizione/mutazione anagrafica.

Nel provvedimento dovrà essere precisato anche che per l’interessato si deve procedere ad una determinata mutazione anagrafica e che, invitato a rendere la prescritta dichiarazione, non ha ottemperato all’invito nel termine assegnatogli.

La decorrenza della mutazione anagrafica d’ufficio corrisponde alla data del provvedimento di mutazione,

4) La notifica

Il provvedimento d’ufficio deve essere formalmente notificato all’interessato. “(Art. 5 comma 2 L. n. 1228/1954art. 15 comma 2 D.P.R. n. 223/1989).

26 Aprile 2023              Liliana Palmieri

 

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