Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiUn agente di Polizia Municipale assunto il 30.12.2021, a seguito di controlli della prefettura, verrà destituito a causa della mancanza dei requisiti per l'acceso al pubblico impiego (casellario giudiziale). Il dipendente avendo maturato e non goduto ferie e permessi si dovrà procedere al pagamento a seguito della destituzione?
La destituzione, in passato disciplinata soprattutto dall’art. 84 del D.P.R. n. 3/1957, costituisce un provvedimento espressione del potere disciplinare, di natura sanzionatoria, della pubblica Amministrazione, quale attività di gestione del rapporto di lavoro che il datore attua ai sensi dell’art. 2106, c.c. ovvero con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Ebbene, a seguito della “privatizzazione” del pubblico impiego, la nuova matrice del rapporto di lavoro ha imposto la creazione di un sistema disciplinare che superasse la vecchia disciplina pubblicistica del T.U. del 1957 degli impiegati civili dello Stato (Titolo VII, artt. 78, ss.). In tal senso, l’art. 55 del d.lgs. n. 165/2001 offre una nuova regolamentazione della materia, confermando la privatizzazione della responsabilità disciplinare, come emerge dal richiamo all’art. 2106 c.c. e da quello all’art. 7 St. Lav.
Si è, pertanto, realizzato il superamento della supremazia speciale della pubblica Amministrazione, per passare al potere disciplinare del privato datore di lavoro.
Ciò detto, il provvedimento di destituzione, rappresentando la sanzione più grave che la pubblica Amministrazione può emettere nei confronti dell’impiegato pubblico, comporta la cessazione del rapporto di impiego ed è conseguente al compimento dei più gravi illeciti disciplinari (tra cui, a titolo di esempio, l’inosservanza degli obblighi di diligenza del prestatore di lavoro e dell’obbligo di fedeltà previsti agli artt. 2104-2105, c.c.).
Orbene, per poter fornire un corretto orientamento sul quesito proposto andrebbe verificato preliminarmente se il dipendente in questione abbia chiesto il godimento delle ferie maturate, vedendosele poi negate. In assenza di tale circostanza la risposta è negativa sulla monetizzazione delle ferie; diversamente, la normativa, i contratti collettivi nazionali e la giurisprudenza hanno individuato le cause di cessazione che danno luogo alla monetizzazione per le ferie non godute. Al riguardo, l’art.5, comma 8, della legge n.135/2012 ha poi disposto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dei pubblici dipendenti, salvo i limitati casi in cui questa possa ritenersi ancora possibile sulla base delle citate previsioni legislative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sul tema.
Sul punto, il giudice amministrativo, in merito al diritto alla monetizzazione delle ferie non godute ha ritenuto che “il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discenda direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l'art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile” (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, con riguardo ai casi di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio; Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138 relativamente alla mancata fruizione del congedo per l’aspettativa per infermità). Pertanto, i giudici affermano che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (cfr. Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).
Stante quanto sopra occorre comunque aggiungere che la destituzione avverrà ad opera del Comune con atto unilaterale e, si immagina, senza un’informazione preventiva al dipendente interessato che la subirà, si ipotizza, in maniera improvvisa; ove ciò non fosse, il dipendente interessato potrebbe godere delle ferie e dei permessi maturati prima della data programmata di destituzione evitando, così facendo, di affrontare la questione del loro pagamento.
24 aprile 2023 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5760, sintomo n. 5869
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: