Potere valutativo della prefettura in merito all'istanza di cambiamento del cognome quale espressione del diritto all'identità personale
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede se per il rilascio della carta d' identità di una bambina straniera minorenne sia necessaria la firma di entrambi i genitori.
L’articolo 3, lettera a), della Legge 21 novembre 1967, n. 1185 dispone che non possono ottenere il passaporto (e, quindi, anche la carta d’identità valida per l’espatrio) «coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare».
Ne consegue che solitamente il figlio italiano riconosciuto da due genitori al fine della richiesta del documento valido per l’espatrio, deve avere l’assenso di entrambi, mentre, se è riconosciuto soltanto da uno, l’esercizio della potestà spetta soltanto all’unico che ha effettuato il riconoscimento.
Nel caso descritto ci troviamo di fronte alla richiesta di emissione di una carta d’identità elettronica di un minore NON valida per l’espatrio.
In tutti i casi in cui venga richiesta al funzionario incaricato dal Sindaco l’emissione di una carta d’identità elettronica NON valida per l’espatrio la firma di un solo genitore è sufficiente.
20 Aprile 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2670, sintomo n. 2702
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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