Indicazioni sull’indennità parentale: aumentata dal 60% all’80% della retribuzione
INPS – 26 maggio 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUna dipendente ha richiesto un congedo parentale facoltativo per un figlio. Tenuto conto che sta già usufruendo di un congedo parentale facoltativo per un altro figlio a quanto ammonta l'indennità relativa al congedo parentale facoltativa? Ho visto la normativa ma ci sono interpretazioni contrastanti. C'è riduzione dello stipendio al 30% dal primo mese di congedo parentale facoltativo?
In linea generale, in virtù delle recenti novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022, il congedo parentale è riconosciuto sia alla madre che al padre lavoratore per un periodo massimo complessivo di 10 mesi, da ripartire tra i due genitori e da fruire per ciascun figlio, nei primi dodici anni di vita del bambino. In particolare, alla madre lavoratrice è riconosciuto un periodo massimo di sei mesi, così come il padre lavoratore può astenersi per un periodo massimo di pari durata (estendibile a sette mesi nel caso eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi).
Per quanto riguarda il trattamento economico, a ciascun genitore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione. Per uno dei due genitori, il primo mese viene retribuito per intero (ex art. 45 CCNL 16.11.2022). I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo indennizzato della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione.
Considerata la premessa, la dipendente ha la facoltà di richiedere, dopo aver fruito del congedo obbligatorio di maternità, il congedo parentale sia per il primo figlio che per il secondo.
Nulla osta che vi sia continuità tra il congedo obbligatorio di maternità e il congedo parentale per il secondo figlio, e tra quest’ultimo e il congedo parentale per il primo figlio (nelle modalità e nei limiti sopra descritti). Così come è possibile anche l’alternanza, con o senza soluzione di continuità, tra il congedo parentale spettante per il secondo figlio e il congedo parentale spettante per il primo figlio, che, si ricorda, può essere fruito con le stesse modalità fino al compimento del 12esimo anno di vita dei bambini, ovvero con la retribuzione per intero per i primi 30 giorni e al 30% per i restanti 5 mesi.
20 aprile 2023 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5749, sintomo n. 5858
INPS – 26 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 6993/2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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