Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
QuesitiRIMBORSI PATTUITI PER CONVENZIONE E IVA.
Una società partecipata dell'Ente gestisce il sistema bibliotecario dell'ente e gli eventi culturali. Tramite Convenzione è stato pattuito (sinallagma) che la partecipata sostiene i costi pagando professionisti e società del settore culturale e che l'Ente (una volta ricevuta la documentazione di spesa) effettua il rimborso. Il rimborso come deve avvenire? Maggiorato dell'iva al 22%? Premesso che per la partecipata si tratta di attività commerciale, in quanto incassa dagli utenti.
Esempio: la partecipata paga una fattura di € 3.000,00 iva inclusa 5% emessa da una società cooperativa. Il Comune deve rimborsare € 3.000,00? Oppure deve pagare € 3.000,00 + 22% di IVA? Considerando il rapporto sinallagmatico sembrerebbe che il Comune debba pagare € 3.000,00 + iva al 22%.
Dal tenore del quesito pare non ci siano dubbi sulla natura sinallagmatica del rapporto convenzionale tra il comune e la sua partecipata alla quale è stata affidata la gestione del sistema bibliotecario e gli eventi culturali, tale per cui il relativo rimborso delle spese / corrispettivo assumerà rilevanza IVA. Di norma il riaddebito delle spese sostenute in nome proprio (dalla società partecipata nella fattispecie) e riaddebitate, sono soggette ad IVA aliquota ordinaria del 22% configurando un “mandato senza rappresentanza”. Si precisa però che il corrispettivo per le “prestazionini proprie della biblioteca” possono essere esenti IVA ex art. 10, n. 22, DPR 633/72; l’Agenzia delle Entrate già con la RM n. 135 del 06.12.2006 ha esplicitamente individuato quali prestazioni rientrano in questo concetto di “prestazioni proprie” delle biblioteche indicando “la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l’archiviazione e la consultazione, anche su supporto informatico di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca. Non rientrano, invece, nell’ambito della norma esentativa in argomento le attività che hanno ad oggetto operazioni diverse da quelle indicate” richiamando l’art. 101, D.Lgs 42/2004 (Codice Beni Culturali) che testualmente recita alla lett. b) «b. biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;”. Al riguardo poi, la stessa Agenzia delle Entrate con Risposta Interpello n. 763/2021 ha avuto modo di precisare ulteriormente che: • la citata disposizione (art. 10, co. 1, n. 22) ha una valenza oggettiva, nel senso che l'esenzione dall'IVA delle prestazioni a cui la stessa fa riferimento è prevista a prescindere dal soggetto che fornisce le prestazioni medesime; • le prestazioni proprie e tipiche delle biblioteche, sono quelle di raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione di libri e altro materiale utili per fini di ricerca e studio, considerate nella loro globalità; diversamente, qualora il contratto di appalto contempli altre prestazioni (diverse da quelle proprie e tipiche delle biblioteche) l’eventuale corrispettivo unico non potrà essere trattato applicando la sopracitata norma di esenzione dall'IVA (art. 10, co. 1, n. 22, DPR 633/72).
20 aprile 2023 Fabio Bertuccioli
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4594, sintomo n. 4645
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016 - Ordinanza attuativa Fondo PNC Area Sisma 10 aprile 2025, n. 114
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