Segnalazione presenza di rifiuti speciali pericolosi su proprietà privata non recintata e classificata come terreno boschivo

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
21 Aprile 2023

E’ pervenuta segnalazione presso l’ufficio ecologia dell’ente circa la presenza di rifiuti speciali pericolosi, quali lastre di amianto, sparse in una proprietà privata non recintata e classificata come terreno boschivo. L’ufficio, non essendo noto il responsabile dell’avvenuto abbandono del rifiuto, ha provveduto ad emettere ordinanza ai sensi dell’art. 192 del d.lgs.152/2006 chiedendo al proprietario la rimozione dei rifiuti previa predisposizione di un programma di smaltimento da sottoporre all’ente ed in conoscenza anche ad ARPA.

Il proprietario dichiara di non essere il responsabile dell’abbandono e che fino alla ricezione dell’ordinanza non era a conoscenza del fatto.

I quesiti sono i seguenti:

1.Posta l’impossibilità nel risalire al responsabile dell’abbandono del rifiuto, il proprietario è tenuto a rispondere in toto del ripristino del sito oppure è da considerarsi il Comune obbligato in via esclusiva a procedere in tal senso?

2.In caso il proprietario sia tenuto a rispondere in via esclusiva, il Comune può compartecipare alla spesa?

Risposta

Alla situazione prospettata dal quesito corrisponde ormai una giurisprudenza abbastanza consolidata. A tal fine, il proprietario del terreno deve procedere secondo quanto accertato e imposto nell’ordinanza adottata, ex art. 192 del d.lgs. 152/2006, dal Sindaco dell’Ente interessato.

Infatti, secondo il Consiglio di Stato, è pacifico che il proprietario che non vigila sulla sua proprietà è responsabile per l’abbandono incontrollato di rifiuti operato da terzi, quando “omette quei doverosi controlli che -soli- potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2021, n. 239).

Analogamente, è stato ritenuto responsabile il proprietario che non abbia “approntato l’adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà ovvero se ha mancato di denunciare alle autorità il fatto una volta conosciuto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2016, n.765)” nonché il proprietario che abbia omesso quelle cautele che “ l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia e protezione dell’area” per impedire, o quantomeno limitare, l’illecito sversamento o abbandono di rifiuti da parte di terzi (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 ottobre 2020, n 6326; Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2019, n. 3518); e ancora, quello che non abbia tempestivamente adottato misure preventive adeguate come sistemi di videosorveglianza, recinzioni e sistema di vigilanza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 gennaio 2021, n. 780: nel caso di specie si trattava di una pubblica amministrazione). Ed ancora, in sede penale, il proprietario di un immobile su cui siano stati depositati rifiuti in modo incontrollato è stato ritenuto responsabile del reato di gestione illecita, “essendo tenuto a vigilare sull’osservanza delle norme in materia ambientale” (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 4 aprile 2019 n. 27911).

Diverso sarebbe il caso se il proprietario avesse denunciato in passato un deposito o abbandono di rifiuti sul suo terreno ad opera di terzi sconosciuti.

20 aprile 2023               Elena Conte

 

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