Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
MASSIMA
L’art. 149, lett. b) del Dlgs. n. 42/2004, a tutela del paesaggio, esclude la necessità dell’autorizzazione per tutti gli interventi inerenti all’usuale pratica agricola che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Le serre, benché mobili, in ragione del loro impatto e della ricorrenza quantomeno stagionale, sono oggettivamente idonee a compromettere i valori del paesaggio incidendo in maniera apprezzabile, sia in senso fisico che estetico, sull'assetto ambientale territoriale, e rientrano pertanto nell'ampio concetto di "opere civili" escluse dall’articolo 149 succitato. Pertanto, posto che il titolo abilitativo edilizio e paesaggistico sono tra loro autonomi, deve ritenersi che, benché la serra mobile ricada nell'attività edilizia libera essa necessiti sempre e comunque dell'autorizzazione paesistica.
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
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