Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
MASSIMA
Deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che esclude la sussistenza di un danno risarcibile per la concessione illegittimamente negata al privato laddove il giudice d’appello avrebbe dovuto previamente chiedersi, se in base ad una valutazione prognostica, da operarsi in base alle regole del tempo, il privato avesse titolo o meno al conseguimento del provvedimento reclamato, posto che la risarcibilità del pregiudizio sofferto non dipende dalle possibilità economiche che residuano in capo al pretendente in esito al procedimento, ma dall’idoneità o meno del provvedimento denegato ad ampliare la sfera delle sue attribuzioni.
ARTICOLO
Impossibile escludere i danni per la concessione negata senza verificare se il privato ne aveva titolo
Sì al ricorso dopo l’illegittimo stop al chiosco sulla spiaggia: di fronte all’interesse legittimo pretensivo conta che il provvedimento negato poteva ampliare la sfera delle attribuzioni del richiedente.
L’amministrazione risarcisce se il privato si è visto negare in modo illegittimo una concessione. E sbaglia il giudice del merito che esclude i danni di fronte a un interesse pretensivo senza verificare se il richiedente avesse o meno titolo al conseguimento del provvedimento reclamato. Ciò che conta è che la domanda dell’autorizzazione fosse destinata a un esito favorevole secondo un criterio di normalità sulla base della disciplina applicabile. È quanto emerge dall’ordinanza 651/17, pubblicata il 12 gennaio dalla prima sezione civile della Cassazione.
Aspettativa o affidamento
Accolto il ricorso degli eredi dopo che il de cuius si era visto rigettare dal Comune la domanda di concessione per un chiosco da installare sulla spiaggia. Il diniego è dichiarato illegittimo dal Tar. E l’errore della Corte d’appello sta nel respingere la domanda di danni sul rilievo che il no all’autorizzazione non avrebbe prodotto «alcuna lesione all’interesse alla concreta ed effettiva utilizzazione di un bene della vita» da parte del richiedente. È vero: non basta la mera illegittimità del provvedimento amministrativo a determinarne automaticamente l’illiceità. Il punto è che quanto la parte vanta un interesse legittimo di tipo pretensivo e la lesione si concreta nel diniego del provvedimento, il giudice deve valutare se la parte sia titolare o meno di una mera aspettativa, non tutelabile, o di una vera e propria situazione di oggettivo affidamento sulla positiva conclusione dell’iter. La risarcibilità del pregiudizio patito non dipende - come afferma la Corte d’appello - dalle possibilità economiche che residuano in capo al pretendente in esito al procedimento ma dall’idoneità o meno del provvedimento denegato ad ampliare la sfera delle sue attribuzioni. La parola passa al giudice del rinvio.
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.4 - Referendum popolari - Ed.2025
Ministero dell’Interno - Circolare DAIT n. 51 del 20 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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