Come ampiamente noto, l’Art. 19 della Legge 07/08/1990, n. 241 stabilisce al comma 1 che “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, ……….”. La SCIA così delineata dalla normativa vigente è un atto di iniziativa del privato che abilita all’esercizio di determinare attività, sostituendo l’autorizzazione espressa e senza quindi più dover attendere il rilascio della medesima.
Inoltre, l’Art. 19-bis della medesima Legge stabilisce che “Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio…….”.
Una volta che il SUAP competente ha ricevuto la SCIA, regolarmente presentata, in quanto corredata della prevista documentazione tassativamente indicata dalla legge e dalle vigenti disposizioni in materia, della quale ricezione il sistema telematico rilascia una ricevuta elettronica, debbono essere effettuati dalla struttura di back office due tipi di controlli, il primo di tipo formale e il secondo di tipo sostanziale, di solito effettuato a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato.
Inoltre il sistema telematico deve prevedere l’invio di copia della SCIA agli enti e uffici connessi al procedimento, salvandone una copia nella banca dati interna.
Poiché nel caso prospettato si è in presenza di un SUAP gestito come Unione di comuni, circa i rispettivi compiti ed adempimenti dovrà farsi riferimento al relativo Regolamento per la gestione dello Sportello Unico.
14/04/2023 Ambrogio Fichera
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