In merito al trattamento fiscale dei compensi spettanti agli scrutatori elettorali, l’Agenzia delle Entrate ne aveva chiarito il trattamento fiscale già con la RM 150/E/2008 distinguendo un diverso trattamento in base alle tipologie di emolumenti previsti dalla L. 70/1980:
a) compensi per i componenti dell’ufficio elettorale di sezione, composto dal presidente, dagli scrutatori e dal segretario, (art. 1) che la norma definisce come “onorario fisso forfettario”;
b) compensi per i componenti degli uffici elettorali centrali di cui all’art. 67 del Dpr 570/1960 (art. 2) qualificati come “onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge”.
Nello specifico la RM 150/E/2008 chiarisce quanto indicato all’art. 9, co. 2, della L. 53/1990 “Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali” giungendo alle seguenti conclusioni in merito al trattamento fiscale:
• i compensi, di cui sopra, rientrano nei redditi percepiti per pubbliche funzioni (art. 50, comma 1, lett. f), Tuir);
• l’esclusione dall’Irpef degli onorari dei membri degli uffici elettorali contenuta nell’art. 9, co. 2, della L. 153/1990 è da riferirsi solo agli onorari fissi forfettari previsti per i componenti dell’ufficio elettorale di sezione (art. 1 della L. 70/1980), atteso che la L. 62/2002 ha cancellato il riferimento alle ritenute di legge;
• i compensi corrisposti ai membri degli uffici elettorali centrali (artt. 2 e 3 della L. 70/1980) sono imponibili in quanto si tratta di compensi giornalieri e non forfettari, e le norme successive alla L. 53/1990, hanno confermato che devono considerarsi al lordo delle ritenute di legge.
Alla luce delle dei chiarimenti forniti dalla RM 150/E/2008, per quanto riguarda il trattamento dei suddetti compensi per i componenti i seggi elettorali ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), si ritiene che:
• i compensi corrisposti ai membri degli uffici elettorali di sezione sono da considerare non rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile “metodo retributivo”,
• mentre sono da considerare imponibili ai fini del “metodo retributivo” i compensi corrisposti ai membri degli uffici elettorali centrali.
Ciò premesso, qualora i compensi in oggetto rientrino tra quelli non soggetti a tassazione, si ritiene che non sia necessario rilasciare (e trasmettere) il modello CU ministeriale, in quanto non si tratta di somme che concorrono alla formazione del reddito dello scrutatore che li ha percepiti.
Dr. Fabio Bertuccioli 12 aprile 2023
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