Trasferimento di residenza in caso di separazione di fatto

Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
13 Aprile 2023

Ricevo da altro Comune segnalazione ai sensi dell'art. 16, comma 1°, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, con la quale mi viene segnalato che un loro cittadino ha trasferito la propria residenza nel mio Comune, presso l'abitazione dei genitori. Ho fatto effettuare sopralluogo alla Polizia Locale. Dopo vari tentativi, (non vi è il campanello e non risponde nessuno), l'Agente ha lasciato nella cassetta della posta un avviso con richiesta di contattare gli uffici comunali. Dopo alcuni giorni il cittadino ha telefonato in Comune, comunicandomi che è solo temporaneamente presente presso l'abitazione dei genitori, in quanto la sua convivente, nonché madre della loro figlia minore, lo ha cacciato dalla loro casa (che si trova appunto nel Comune di segnalazione). Mi comunica inoltre che non può e non vuole assolutamente spostare la residenza, finché non verranno sistemate dagli avvocati tutte le questioni (economiche, soprattutto, in quanto la casa è per il 50% di sua proprietà, e familiari, essendoci di mezzo la figlia minore). Si chiede se sia sufficiente comunicare al Comune di segnalazione la situazione attuale o se si debba comunque avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio.

Risposta

Quello descritto nel quesito è uno dei tanti casi in cui il cittadino ritiene di poter scegliere se e quando iscriversi in anagrafe, subordinando tale iniziativa ad una serie di questioni che con l'anagrafe e con la sua regolare tenuta non hanno nulla a che fare.

Certamente, quando manca la collaborazione dell'interessato tutto è più complicato; tuttavia, la mancanza di collaborazione non può essere un valido motivo per accantonare il caso.

Consiglio, pertanto, di disporre ulteriori accertamenti, finalizzati ad appurare la sussistenza della dimora abituale in codesto comune; detti accertamenti possono includere anche informazioni da acquisire presso il comune di provenienza che ha fatto la segnalazione ai sensi dell'art. 16 d.P.R. n. 223/1989.

Laddove si configuri, come è altamente probabile, la dimora abituale in Codesto comune, si dovrà avviare il procedimento, comunicandone l'avvio all'interessato, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990, invitando il cittadino in questione a presentarsi per rendere la dichiarazione di trasferimento di residenza entro e non oltre un determinato termine, trascorso il quale si procederà d'ufficio. Tali circostanze debbono essere specificate nella comunicazione di avvio, recante, come detto l'invito a presentarsi e l'avviso che, in mancanza, si procederà d'ufficio.


Dr.ssa Liliana Palmieri 12 Aprile 2023


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