Diffusione tramite social di richiesta di accesso atti

Risposta al quesito dell'Avv. Alessandro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Alessandro
13 Aprile 2023

E' possibile diffondere (ad esempio mediante la pubblicazione sui propri canali social o di quelli del Sindaco) una richiesta di accesso agli atti ex art. 43, comma 2, D.Lgs. 267/2000 nonché una interrogazione a risposta orale, entrambe presentate dai consiglieri di minoranza?

Risposta

La fattispecie in questione sembra esulare dalla comunicazione istituzionale dell’ente, regolata dalla legge n. 150/2000 (in particolare, dall’art. 1, comma 5, che indica delle precise finalità che l’attività di informazione e comunicazione deve avere), tenuto conto che l’eventuale pubblicazione riguarderebbe atti/attività dei consiglieri di minoranza e avverrebbe anche mediante canali social non istituzionali (Sindaco).

Per ciò che riguarda la richiesta di accesso agli atti ex art. 43, comma 2, TUEL, non si rinviene alcuna base giuridica (né per l’Ente, né per il Sindaco) e non si ravvedono le ragioni istituzionali per cui una istanza di accesso che un consigliere formula agli uffici dell’Ente dovrebbe essere oggetto di divulgazione, costituendo la stessa un legittimo esercizio dei diritti e delle facoltà di legge propri del consigliere comunale, che non conosce limitazioni e non può subire compressioni, e per il quale la legge non prevede alcuna pubblicità.

In merito all’interrogazione, l’articolo 43, comma 3, TUEL riconosce ai Consiglieri comunali la facoltà di presentare interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo, a cui Sindaco o gli Assessori da esso delegati, devono dare risposta entro trenta giorni: le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare, cui deve farsi specifico riferimento anche per il caso di specie.

Pertanto, lo statuto ed il regolamento stabiliscono a chi debbano essere presentate le istanze di sindacato ispettivo (al cui novero si riconducono le interrogazioni) e le modalità con cui deve essere data risposta (direttamente in Consiglio, oppure mediante risposta scritta): in linea generale, anche per l’interrogazione in sé non sembrano esservi basi o motivazioni giuridiche che ne giustifichino la pubblicazione e divulgazione, ad opera di terzi e mediante social, prima della loro discussione ed eventuale risposta, salvo che l’Ente già non preveda la pubblicazione in apposite sezioni del proprio sito istituzionale di tutte le interrogazioni e mozioni consiliari, rendendole pubbliche a priori e a fini di pubblicità dell’attività del Consiglio Comunale; in ogni caso, considerata la natura (prettamente pubblica) di tale attività, volta anche a stimolare un dibattito consiliare su determinate questioni e per le quali il riscontro potrebbe avvenire oralmente nel corso delle relative sedute (pubbliche, oggetto di verbalizzazione e liberamente accessibili), non sembra che, a seguito della loro discussione in Consiglio o della eventuale risposta, possano esservi ragioni che ostino ad una possibile divulgazione.


Avv. Alessandro Rizzo   12/04/2023


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