Trascrizione atto di unione civile costituito in altro comune tra un cittadino AIRE e uno straniero
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina
QuesitiDue ragazze, di cui una residente in questo comune, chiedono di unirsi civilmente e di chiamare una loro amica, non residente, come "ufficiante" per ricevere le loro dichiarazioni.
Si chiede quale sia l’iter da seguire per delegare tale figura, che ci ha già presentato una richiesta su modello Halley, e come gestire sia in Anagrafe che in stato Civile la scelta di una delle spose di anteporre al proprio cognome quello della futura moglie.
L’articolo 1 comma 2 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, dispone che “Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”.
L’articolo 1, comma 3, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dispone che “Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all’art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale”.
Qualora la coppia voglia che la costituzione della loro unione civile sia un’amica occorrerà comportarsi esattamente come avviene per i matrimoni.
Pertanto istanza, in bollo, in cui la coppia indicherà il nominativo del celebrante, che dovrà essere maggiorenne, iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano ed essere in possesso della cittadinanza italiana.
È importante che l’ufficiale di stato civile verifichi che non esista incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado tra il celebrante ed i nubendi, come indicato dall’articolo 6 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Fatte le opportune verifiche il sindaco firmerà l’apposita delega per la costituzione dell’unione civile tra le due ragazze. Delega che dovrà essere accettata e poi inviata alla Prefettura competente.
La richiesta di costituzione di unione civile non è legata (come avviene invece per le pubblicazioni di matrimonio) alla residenza delle parti, quindi, è possibile richiederla presso qualsiasi comune italiano, senza alcuna altra formalità.
Il procedimento, dunque, si articola in:
1) richiesta delle parti di voler costituire l’unione civile;
2) dichiarazione di voler costituire l’unione civile.
La prima fase è disciplinata dal d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ed in particolare dagli artt. 70-bis (Richiesta di costituzione dell’unione civile), 70-ter (Verifiche), 70-quater (Costituzione dell’unione civile per delega), 70-quinquies (Impedimenti), 70-sexies (Casi particolari), 70-septies (Registrazioni), mentre la fase della costituzione è regolamentata negli articoli dal 70-octies al 70-quaterdecies, comprendenti anche la costituzione fuori dalla casa comunale ed in imminente pericolo di vita, l’eventuale opposizione ed il contenuto dell’atto di costituzione.
Tra la prima e la seconda fase vi è un periodo, non superiore a 30 giorni, durante il quale l’ufficiale dello stato civile verifica l’esattezza delle dichiarazioni rese, acquisendo d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l’inesistenza delle cause impeditive.
Per quanto riguarda il cognome comune alla coppia il comma 10 dell’articolo 1 la legge 20 maggio 2016, n. 76, dispone che “Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile”.
Dal tenore dell’articolo 1 comma 10 appena riportato si evincono due possibilità per le parti che si vogliono unire civilmente:
1. si può assumere un solo cognome nella coppia, scegliendolo fra quelli posseduti dalle parti;
2. si può decidere di aggiungere al cognome posseduto da ciascuna parte un cognome comune, scelto tra quelli posseduti nella coppia. La parte può decidere di anteporre o posporre tale cognome.
Tale scelta, in attuazione delle disposizioni contenute nel dPCM 23 luglio 2016, n. 144, ovvero nella fase provvisoria, si configurava come un vero e proprio cambiamento di cognome.
Dalla norma, infatti, discendevano due aspetti operativi:
1. il cambiamento di cognome doveva essere annotato sull’atto di nascita della parte, al fine del suo cambiamento di identità, e doveva essere comunicato all’anagrafe per le variazioni conseguenti;
2. anche i figli, che derivavano il cognome dal genitore che lo aveva modificato, automaticamente cambiavano il loro cognome.
Con l’emanazione del Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 (che sostituisce le disposizioni transitorie contenute nel dPCM 23 luglio 2016, n. 144) il principio enunciato nella Legge 20 maggio 2016, n. 76, non si concretizza in un vero e proprio cambiamento del cognome.
Il comma 3 dell’articolo 70-octies del Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recita “Le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile”.
L’articolo 49 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che prevede le annotazioni a margine sugli atti di nascita, non è stato modificato: non si deve pertanto annotare il cambiamento del cognome dichiarato nell’atto di costituzione dell’unione civile.
Questo significa a livello operativo che a partire dal 11 febbraio 2017 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 gennaio 2017 n. 5) l’ufficiale di stato civile può recepire, in sede di costituzione dell’unione civile, oppure anche successivamente, la dichiarazione di assumere un cognome comune, ma tale scelta non avrà alcuna conseguenza giuridica, poiché non vi sarà né variazione di stato civile, né comunicazione anagrafica.
Pertanto qualora la scelta venga fatta contemporaneamente alla costituzione dell’unione civile si utilizzerà la formula 73-quinquies che prevede “Le persone da unire civilmente, alla presenza degli stessi testimoni, mi dichiarano anche di volere assumere per l’intera durata dell’unione civile tra loro, scegliendolo tra i loro cognomi, il seguente cognome comune… (indicare il cognome di una delle persone da unire civilmente e le lo stesso sia anteposto o posposto al cognome dell’altra)”.
La scelta dalle parti può essere anche effettuata dopo la costituzione dell’unione civile a norma dell’articolo 63, comma 1, g-sexies): “La dichiarazione con la quale le parti, dopo la costituzione dell’unione civile, dichiarano di voler assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso”.
Si iscrive pertanto un atto di dichiarazione nella Parte I del registro delle unioni civili; anche in questo caso non vi sarà alcuna annotazione da apporre sull’atto di nascita per il cambiamento del cognome e non occorre alcuna variazione anagrafica.
Dott. Andrea Dallatomasina 7 Aprile 2023
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