Contratto di concessione cimiteriale "ora per allora"

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
06 Aprile 2023

Concessione Cimiteriale con quietanza di versamento del 1930 ma sembra che non ci sia nessun contratto scritto di concessione (si è trovato solo un verbale del custode del cimitero di allora da dove si evince la concessione perpetua). Anche nel libro delle concessioni viene annotata l’assenza del contratto.

Alla luce del D.p.r. 803/1975, bisognerebbe stipulare un contratto di concessione "ora per allora" (ovviamente oggi ci sono solo gli eredi del fondatore) lasciando la concessione perpetua ed eventualmente fare solo una volturazione dell'intestazione agli eredi, oppure stipularne un nuovo cambiando la concessione in determinata? Quali sono le ipotesi percorribili?

Risposta

Costituisce fatto notorio come, dal 10 febbraio 1976 (cfr. D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803), le concessioni cimiteriali possano essere concluse unicamente a tempo determinato e nella durata massima di 99 anni.

Ciò detto, si afferma subito che la soluzione di sottoscrivere una convenzione perpetua “ora per allora” è percorribile solo ove tale assetto di interessi sia inequivocabilmente provabile o ricostruibile sia con riferimento alla data che ai contenuti fissati nell’accordo a suo tempo siglato, all’esito delle ricerche di questo documento sia presso gli archivi comunali che chiedendone l’esibizione alla controparte privata. Sarebbe utile suffragare tale stato di fatto anche con una denuncia di smarrimento del documento presso i competenti organi di polizia.

Diversamente, come è noto, per il principio di irretroattività della norma giuridica (cfr. art. 11 delle cosiddette “Preleggi” al “Codice civile”, R.D. n. 262/1942), cristallizzato anche nel brocardo latino “tempus regit actum”, una concessione perpetua non può, d’imperio, essere modificata dal Comune in una “a tempo determinato”; ciò detto, tale situazione di diritti acquisiti può essere variata su richiesta dei concessionari e accolta dal Comune, attivando la procedura di rinuncia di concessione e di attribuzione di una nuova, auspicabilmente sempre sullo stesso sepolcro privato.

Qualora sussistano i presupposti, il Comune, d’ufficio, potrebbe poi pronunciare la decadenza sanzionatoria o la revoca della concessione per prevalente interesse pubblico. Sul punto, secondo il Consiglio di Stato, Sez. V^, n. 842 dell'08.02.2011  "la possibilità di revoca delle concessioni cimiteriali, alla duplice condizione che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno, non rimediabile tempestivamente in altro modo, si applica sia alle concessioni a termine, che alle concessioni perpetue".

Inoltre, laddove l’atto originario di concessione conteneva espressamente una previsione di adeguamento ai successivi regolamenti di polizia mortuaria, data la natura di diritti affievoliti delle concessioni cimiteriali, talune Amministrazioni comunali ricorrono a procedure che consentano di poter variare il precedente regime concessorio.

In aggiunta, si ricorda che, con la sentenza n. 289/2014, il T.A.R. Puglia, sez. II, si è occupato della lite insorta tra un erede testamentario e un Comune, poiché l’Ente ha approvato, con una delibera consiliare del 2008, un regolamento di polizia mortuaria che ha disposto la trasformazione delle concessioni “perpetue” in concessioni a tempo determinato, con la possibilità per concessionari di chiederne il rinnovo dietro pagamento di un canone.

Il giudice adito ha concluso come “l’utilizzo di tale bene in favore di alcuni soggetti predeterminati – ossia ciò che si verifica attraverso una concessione per le persone portatrici dello jus sepulchri – deve necessariamente essere temporalmente limitato (anche stabilendo una durata prolungata nel tempo e rinnovabile alla scadenza), venendo altrimenti contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente sottratto (in termini analoghi, TAR Sicilia Palermo, sez. III, 2 dicembre 2013, n. 2341)”.

Di fatto, molti comuni tentano, in casi simili e consenzienti gli interessati, un recupero della tomba rimodulando la concessione a 99 anni, con vantaggio per le casse comunali e recupero di posti salma, fermo restando la dimostrazione, a carico del privato, di essere erede del fondatore.

Infine, si evidenzia che i regolamenti più accorti prevedono che se gli eredi patrimoniali non si manifestano entro un periodo determinato dalla morte del fondatore o degli eredi precedenti, la concessione decade e la tomba diventa di proprietà del Comune; clausola che si consiglia di inserire nel testo delle concessioni e nel regolamento.


05/04/2023                           F.to Avv. Elena Conte


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