La Giunta Comunale il 29.12.2017 si è costituita in giudizio avanti il tar contro ricorso promosso da una srl per l'annullamento di una deliberazione consiliare. Essendo un procedimento con rito abbreviato (la sospensiva è fissata al 10 gennaio 2018) è stato incaricato direttamente uno studio legale esperto che ha seguito anche altri comuni limitrofi nella medesima vertenza per un importo di oltre 8.000. I tempi ristrettissimi per la costituzione in giudizio (entro 4 gennaio 2018) non hanno permesso di verificare se vi erano studi legali disponibili alla difesa con un onorario più basso per l'ente. Avendo la disponibilità di bilancio sullo stanziamento 2018 l'Amministrazione ha deciso di procedere con l'affidamento diretto al legale di che trattasi. Un consigliere di opposizione contesta la non corretta procedura dal punto di vista finanziario e contabile in quanto, a suo avviso, era necessario inserire l'incarico di costituzione in giudizio "quale consulenza nel piano incarichi 2017". Si chiede di conoscere il vostro parere sulla questione dal punto di vista della regolarità contabile e finanziaria.
Sul tema il principio contabile prevede che per tale fattispecie, risultando indeterminata la relativa esigibilità, l’imputazione della spesa deve avvenire con riferimento all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa.
In sede di rendiconto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. … Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata.
Pertanto la spesa andava imputata sull’esercizio 2017 e poi successivamente reimputata agli anni successivi mediante il meccanismo dell’FPV di parte corrente fino al momento in cui non sarebbe stata resa completamente la prestazione (termine incarico).
05/01/2018 Dott. Marco Allegretti
RISPOSTA CHIARIMENTO:
Le indicazioni sopra fornite si riferiscono alla corretta contabilizzazione delle sole spese legali. Non risulta così corretto procedere anche per le “spese relative a lavori”.
In ogni caso è sempre possibile reimputare SOLO gli impegni iscritti in competenza, in quanto i residui già con un precedente rendiconto si è dichiarato che erano esigibili nell’anno in cui li si è lasciati imputati.
12/01/2018 Dott. Marco Allegretti
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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