Storno e riemissione fattura elettronica intestata alla biblioteca comunale anziché al comune sede legale
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta al quesito del Dr. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede delucidazione circa la maggioranza utile in Consiglio Comunale, debitamente convocato, per l'approvazione della sfiducia al Sindaco. Nello specifico l'articolo 52 del tuel dice che è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale. Cosa significa in pratica? Se, ad esempio, il consiglio comunale è formato da dieci consiglieri più il sindaco, e chiaramente il sindaco non partecipa al voto, la maggioranza assoluta è pari a sei? Se invece nel consiglio comunale convocato per la sfiducia si registra l'assenza di un consigliere (nel caso di specie sono quindi presenti 9 consiglieri anziché 10) la maggioranza affinché venga approvata la sfiducia sarà di 5 consiglieri e cioè la maggioranza dei presenti o dovrà essere comunque pari a sei consiglieri?
Come ritenuto dal Ministero dell’Interno (v. ad es., parere del 11.8.2006), ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 267/2000, la mozione di sfiducia deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, intesa nella metà più uno dei componenti effettivamente in carica, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3082 del 18 marzo 2003. A tal proposito, anche il legislatore usa due diverse locuzioni nella stesura del comma 2 dell'articolo 52 sopracitato, usando il termine 'componenti il Consiglio' per l'approvazione della mozione di sfiducia e quello di 'consiglieri assegnati' nel caso di presentazione della stessa. Il confronto tra le due disposizioni induce a ritenere che, laddove si fa riferimento al numero dei consiglieri astrattamente assegnati per legge, ci si riferisce al numero dei membri previsti dalla legge, estromettendo da tale computo il sindaco, mentre il riferimento al numero dei componenti il consiglio deve essere inteso nel senso dei componenti effettivamente in carica, ivi compreso il sindaco. Del resto, quando il TUOEL ha voluto escludere dal computo il sindaco lo ha fatto espressamente, ma non in questo caso.
Ciò premesso, se il consiglio è composto da 11 componenti, compreso il sindaco, per deliberare validamente la mozione presentata occorre il voto favorevole di 6 componenti, rapportandosi il voto al numero astratto dei componenti e non a quello dei componenti presenti. Ma anche se non si computasse il sindaco, la maggioranza assoluta di 10, pari alla metà più uno, sarebbe di sei, da calcolarsi sempre sul numero astratto.
Invero, una conseguenza così radicale quale quella dello scioglimento non potrebbe collegarsi all’approvazione della mozione determinatasi sulla base di numeri di maggioranze variabili in concreto, ma si giustifica solo rispetto ad un quorum predeterminato dalla legge e tale da giustificare gli effetti dissolutori di organi democraticamente eletti e rappresentativi.
Dr. Eugenio De Carlo 03/04/2023
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Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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