Vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e sulle doverose segnalazioni agli organi competenti in caso di inadempienze

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Servizi Comunali Amministrazioni pubbliche
di Conte Elena
03 Aprile 2023

Il Dlgs 76/05, all'art. 5 estende il controllo dell'assolvimento degli obblighi di istruzione e formazione anche ad altri soggetti deputati oltre ai genitori del minore, al Sindaco del Comune di residenza, e al Dirigente scolastico (se il minore è a scuola). Uno di questi è il Dirigente del Centro per l'Impiego cui fa capo il minore (se il minore ha abbandonato la scuola).

Nello specifico: 

Al Sindaco perviene, da parte del Dirigente di un Istituto la comunicazione di mancata frequenza di XZ. L'alunno, iscritto al secondo anno di scuola secondaria di II grado, avviato in istruzione parentale, non ha sostenuto il prescritto esame finale non accreditandosi in questo modo l'anno scolastico e mantenendo pertanto il diritto-dovere di istruzione (obbligo scolastico + 2 anni di scuola superiore = 10 anni di scuola). Per lo studente, che nel frattempo ha compiuto 16 anni di età, vale ad oggi un obbligo formativo ossia il diritto/dovere di frequentare un'attività formativa fino all'età di 18 anni motivo per cui il Dirigente indirizza i genitori e l'allievo al Centro per L'impiego che prende in carico il caso. 

Riassumendo:

Il Dirigente invia la lettera per mancato assolvimento dell'obbligo scolastico a tre destinatari:

- ai Genitori 

- al Sindaco,

- al Responsabile Centro per L'impiego (che prende in carico il caso)

Il minore tuttavia non si attiva ad alcuna iniziativa formativa.

Quali responsabilità/compiti in capo al Dirigente? Quali al Sindaco? Quali al Dirigente del Centro per L'Impiego? In questa situazione di "stallo" chi deve prendere l'iniziativa?

Risposta

La normativa di settore, in buona parte citata nel quesito, stabilisce regole dettagliate relativamente alla vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e sulle doverose segnalazioni agli organi competenti in caso di inadempienze.

In proposito, il Decreto ministeriale n. 489/2001, che riguarda le norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico, riprese poi dalla Legge n. 53/03 e dal Decreto legislativo n. 76/05, nell’art.2 comma 1 stabilisce che: “Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono:

a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al già menzionato obbligo di istruzione;

b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e, fino a quando non sarà realizzato, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l’obbligo di istruzione“.

Nel Decreto legislativo n. 76/05, all’art.5, comma 1, viene stabilito che i responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che, a qualsiasi titolo ne facciano le veci, sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

Nel comma 2 del succitato articolo viene ampliato il quadro dei soggetti responsabili della vigilanza che, oltre al sindaco del comune in cui il minore risiede e al Dirigente scolastico dell’istituzione scolastica o al responsabile dell’istituzione formativa in cui il minore è iscritto o abbia fatto richiesta di iscrizione, si aggiungono la Provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale e i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, i giovani tenuti all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del già menzionato articolo e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124.

Ciò detto, per quanto riguarda i doveri e le responsabilità dei soggetti coinvolti occorre far riferimento al D.M. 489/2001, in particolare ai commi 5 e 6 dell’art.2.

Infatti, in base al citato comma 5, nel corso dell’anno scolastico i Dirigenti scolastici sono tenuti a verificare periodicamente la frequenza degli studenti soggetti all’obbligo scolastico e ad effettuare i necessari riscontri delle cause giustificative delle eventuali assenze.

In presenza di reiterate assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico, il comma 6 specifica che i Dirigenti scolastici sono tenuti, sentiti i Consigli di classe, ad assumere le iniziative più idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e, quindi, di prevenire una possibile elusione dell’obbligo di istruzione.

In caso di persistenza delle assenze gli stessi Dirigenti scolastici provvedono ad informare le autorità comunali per l’attivazione delle procedure specificate nel comma 4, articolo 2, del D.M. 489/2001: “Le autorità comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i responsabili dell’adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell’atto di ammonizione può essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell’obbligo”.

Inoltre, i comuni, entro la conclusione di ciascun anno scolastico, trasmettono all’Ufficio scolastico regionale i dati numerici, in termini quantitativi, dei casi di evasione dell’obbligo di istruzione, comunicati dalle istituzioni scolastiche del proprio territorio.

Entro il 30 agosto dello stesso anno l’Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alla Regione e alla Provincia i dati raccolti. Successivamente, Comune, Regione, Provincia, Ufficio scolastico regionale, eventualmente d’intesa con altri enti pubblici o privati, formulano, entro il 30 settembre di ogni anno, un piano di prevenzione della dispersione scolastica (cfr. D.M. 489/2001 art.4 commi 1 e 2).

Dall’esame della sopracitata normativa, si evidenzia la responsabilità diretta del Dirigente scolastico nel compito di vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico degli studenti.

I Dirigenti scolastici di tutti gli ordini e gradi devono, quindi, controllare che gli alunni iscritti nelle loro scuole frequentino effettivamente e regolarmente le lezioni programmate. Tale controllo appare indispensabile al fine di evitare forme di dispersione scolastica, intervenendo per tempo a contrastare il fenomeno che dovesse manifestarsi.

In presenza di soggetti a rischio dispersione, il Dirigente scolastico è tenuto a convocare tempestivamente la famiglia del minore per chiarire la situazione di fatto e le responsabilità dei genitori in ordine all’adempimento dell’obbligo scolastico.

Si sottolinea, poi, che il Sindaco è l’autorità preposta al primo intervento sui genitori o sul tutore del minore, salvo casi gravi nei quali possa essere coinvolto il giudice minorile; pertanto, è a questo soggetto istituzionale che dovranno pervenire, da parte delle altre figure deputate al controllo, le segnalazioni di eventuali evasioni, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante "Approvazione    del   testo unico  delle  disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine  e  grado”.

Ciò detto, considerato che “l’onere di vigilanza” è comunque condiviso fra tutti i soggetti sopracitati e secondo i rispettivi ruoli, appare utile che questi ultimi si riuniscano periodicamente e in occasione di specifiche criticità per verificare le iniziative da poter adottare in maniera condivisa. Nel caso specifico, si suggerisce, ai destinatari della segnalazione del Dirigente scolastico, di indire un incontro, coinvolgendo anche il responsabile dell’autonomia scolastica, avendo cura di far partecipare tutti i soggetti sopra indicati nonché quelli addetti alla vigilanza in senso stretto sui minori ovvero l’ufficio affari sociali e la polizia locale, per i profili di loro competenza.


31/03/2023                    F.to Avv. Elena Conte


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