Richiesta di trascrizione dell'atto di matrimonio e successivo ritiro dell'istanza

Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
31 Marzo 2023

Un cittadino italiano qui residente presenta al Protocollo un’istanza di trascrizione del suo atto di matrimonio contratto all'estero con una cittadina marocchina. Dopo un paio di giorni dichiara di voler ritirare l'istanza in quanto non è più interessato alla trascrizione.

Si chiede come sia opportuno procedere e quali siano i riferimenti normativi per disciplinare casi simili.

Risposta

La richiesta di trascrizione dell’atto di matrimonio presentata dal cittadino dà adito all’avvio del procedimento e alle attività istruttorie (verifica della regolarità formale e sostanziale dell’atto da trascrivere) propedeutiche alla trascrizione; questo è l’iter normale di ogni richiesta di trascrizione di un atto di stato civile.

La norma di riferimento, in materia di richiesta di trascrizione di un atto di stato civile è l’art. 12 comma 11 del d.P.R.  n. 396/2000, a mente del quale “La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità”.

In virtù di tale norma, la richiesta di trascrizione deve sottendere un interesse, che ha rilievo giuridico in virtù del fatto che la trascrizione di un atto civile risponde alla esigenza di documentare ed acclarare lo status di una persona, rispondendo, pertanto, all’interesse del privato richiedente (non necessariamente la persona cui si riferisce l’atto) ma soddisfacendo anche l’interesse pubblicistico alla registrazione degli status dei cittadini.

Alla luce di tale criterio, è ragionevole ritenere che l’accoglimento della ulteriore richiesta del cittadino di non voler procedere alla trascrizione dell’atto sia motivata da un interesse giuridicamente rilevante, di forza pari, o meglio, di forza superiore all’interesse che ha mosso la richiesta di trascrizione.

Pertanto, anche al fine di evitare richieste basate su meri motivi di convenienza, si ritiene necessario che la successiva richiesta di non procedere alla trascrizione sia adeguatamente motivata da un interesse giuridicamente rilevante che, lo si ribadisce, deve avere peso prevalente rispetto all’interesse posto alla base della iniziale richiesta di trascrizione.

In sostanza, laddove l’ufficiale di stato civile, responsabile del procedimento, ritenga che l’interesse a non trascrivere non abbia fondamento e rilievo giuridico, dovrà emettere un provvedimento di rifiuto, che sarà eventualmente cura dell’interessato impugnare.


Dr.ssa Liliana Palmieri 30 Marzo 2023


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