Competenza in merito agli adempimenti e alle formalità conseguenti alla revoca o alla sospensione della carta d’identità valida per l’espatrio

Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
29 Marzo 2023

Nel mese di Novembre 2022 è stato iscritto un cittadino proveniente dal Comune X.

In data 17-03-2023 è pervenuta dal Comune X una comunicazione concernente i dati anagrafici del cittadino e la nota dell'ostativa all'espatrio, a cui risultano allegati sia il provvedimento della Questura che la relativa comunicazione, datata novembre 2020.

In quest’ultima si chiede di provvedere ad apporre sul documento rilasciato nel 2017 la dicitura "documento non valido ai fini dell'espatrio"; trattandosi di CIE, viene disposto il ritiro e la trasmissione al Comune di X per i seguiti di competenza.

Da una verifica sul portale CIE online il documento risulta ad oggi ancora attivo e valido per l'espatrio.

Si chiede se sia opportuno richiedere informazioni al Comune X in merito al ritiro della CIE e trasmettere la stessa nota per conoscenza anche alla Questura che ha emesso il provvedimento.

Si chiede inoltre se sia possibile effettuare l'interdizione del documento o se sia sufficiente rimuovere il "flag" relativo alla validità all'espatrio nella scheda del cittadino.

Risposta

Personalmente riterrei che la competenza in merito agli adempimenti e alle formalità conseguenti alla revoca o alla sospensione della carta d’identità valida per l’espatrio, senza alcuna distinzione, spetterebbe a chi ha disposto la revoca o la sospensione.

Che la sospensione, a differenza della revoca, abbia validità temporanea, per cui il documento è destinato a riacquistare validità, non cambia di una virgola la ratio giuridica, sopra esposta, sulla quale, in entrambi i casi, deve fondarsi la valutazione circa l'autorità competente.

Così prevede il combinato disposto dell’articolo 2 del dPR 6 agosto 1974, n. 649 e degli articoli 5 e 12 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185 (“Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 12 della legge 21.11.1967, n. 1185, è previsto il ritiro del passaporto, le autorità indicate nell'art. 5 di detta legge devono provvedere ad apporre sulla carta d'identità, in possesso dell'interessato, l'annotazione di cui al secondo comma del precedente art. 1. A tal fine l'autorità suindicata deve notificare all'interessato l'obbligo di esibire, per l'annotazione, la carta d'identità di cui sia in possesso, con diffida a non utilizzare il documento per l'espatrio e con avvertimento che, in caso di espatrio, saranno applicabili le sanzioni di cui all'art. 24 della citata legge n. 1185. Comunicazione dell'eseguita annotazione deve essere data all'autorità dalla quale il documento risulta rilasciato".

Ribadiscono il medesimo concetto la circolare del Ministero degli affari esteri 27 gennaio 1975 n. 6 e la Circolare Ministero dell'interno 15 febbraio 1975 n. 47854.

La Prefettura dell’Aquila, con circolare prot. n. 6759/2010 del 21 gennaio 2011, ha però evidenziato che nell’ipotesi di cui “all’articolo 75, comma 1, del dPR 9 ottobre 1990, n. 309, per le quali è prevista la sospensione del passaporto, la competenza ad apporre la dicitura “Non valida per l’espatrio” sulla carta d’identità - secondo anche apposito parere reso dal Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - spetta ai Comuni”.

Non sono richiamati riferimenti normativi specifici, dato atto che l’articolo 75, comma 1 lettera c) del dPR 9 ottobre 1990, n. 309, prevede, relativamente all’uso e detenzione di sostanze stupefacenti, la sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli, senza ulteriori indicazioni o adempimenti; nel contempo, non si comprende il motivo per il quale si sia giunti ad una tale affermazione, atteso che il Sindaco, o suo delegato, è legittimato ad apporre l’inibitoria all’espatrio SOLTANTO in sede di richiesta della carta d’identità:

Detto questo, purtroppo, la mia interpretazione a fronte della nota della Prefettura de L’Aquila che afferma di riportare un parere conforme del Ministero dell'interno, in mancanza di pareri ministeriali o pronunce giurisprudenziali che supportino la mia tesi, è destinata a soccombere.

Detto questo, l’autorità che inibisce la carta d’identità all’espatrio deve comunicare l’adozione del provvedimento al Sindaco del Comune che l’ha rilasciata ed altrettanto è tenuta a fare quando vengano meno le condizioni che l’hanno determinato, al fine di consentire allo stesso Sindaco il rilascio di un’altra carta d’identità valida per l’espatrio.

Ora avendo il cittadino mutato la propria residenza anagrafica sarà cura del comune di residenza provvedere al ritiro del documento valido per l’espatrio.

Riguardo all’inibizione della C.I.E., il Ministero dell’Interno, in risposta ad analogo quesito, si è così espresso: “In mancanza di specifiche disposizioni normative, nel caso in cui sia prevista l'interdizione all'espatrio di un cittadino possessore di carta d'identità elettronica, è inevitabile il ritiro del documento d'identità elettronico ed il contestuale rilascio in formato cartaceo.

Ciò tenuto conto che, a differenza del documento cartaceo, sul quale è possibile apporre la dicitura "non valida per l'espatrio" per il documento d'identità elettronico non sono previsti "campi" deputati all'apposizione della medesima dicitura.

Tale circostanza, unitamente alle considerazioni che il cittadino non può risultare sprovvisto di un documento d'identità, rende inevitabile la scelta delineata. Si fa presente, inoltre, che allo scadere dei motivi ostativi all'espatrio, il documento ritirato potrà essere restituito al possessore per il tramite del Comune che lo ha emesso.”

Tutto ciò premesso, essendo un provvedimento emesso a Novembre 2020, prima di procedere al ritiro del documento e all’interdizione dello stesso sul portale CIEONLine, richiederei alla Questura che ha emesso il provvedimento se le condizioni sono rimaste le stesse.

Se la risposta sarà positiva si procederà come indicato.


Dott. Andrea Dallatomasina 28 Marzo 2023


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