Questionario Fabbisogni standard dei Comuni FC90U: scadenza per l’invio
IFEL, 23 maggio 2025
Risposta al quesito del Dr. Pietro Salomone
QuesitiIn merito all'adempimento di cui alla legge 190/2012, si chiede se vi siano casistiche in cui non è previsto l'invio dei dati (xml) all'Anac? Secondo alcuni colleghi non si è obbligati a inserire i dati nelle casistiche di cui al Comma 1 lettera a dell'art. 8 della delibera Anac n. 39 20/01/2016. Se non vi fosse l'obbligo di invio dati, rimane l'obbligo di pubblicare i dati in formato tabella nella sezione amministrazione trasparente?
Il comma 1 lettera a dell'art. 8 della delibera Anac n. 39 20/01/2016 prevede che gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 si intendono assolti nelle modalità di seguito indicate:
a) per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie effettuate, ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti Pubblici all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza;
b) per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi Smart CIG o SIMOG;
c) per tutte le informazioni non acquisite ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG o AVCPASS l’obbligo di trasmissione si intende assolto tramite la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione.
Si rappresenta però che le Stazioni Appaltanti (SA) per adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016, devono:
I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it, compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it, non saranno considerati validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborate. Inoltre, si ricorda che l’indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti di cui all’art.1 comma 32 della legge 190/2012.
In tema di responsabilità in merito alla comunicazione, il responsabile per la trasparenza, nominato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013 dalle Amministrazioni e dagli Enti, controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e di comunicazione all’Autorità previsti dall’art. 1, comma 32 della l. 190/2012 assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e comunicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
28/03/2023 dr. Pietro Salomone
Per i clienti Halley: Ricorrente QS n.2534, Sintomo QS n.2606
IFEL, 23 maggio 2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Fisco Oggi – 15 maggio 2025
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