Risposta al quesito del Dr. Angelo Maria Savazzi
QuesitiDovendo predisporre la costituzione del fondo 2023 del personale chiedo delucidazione riguardo i differenziali stipendiali B1- B3 e D1 - D3 in quanto in questo Comune sono presenti un B3 un B4 e un D4 (proveniente da un D3 giuridico) e quindi se vanno considerati nel fondo stesso.
L’art. 79, comma 1bis, CCNL 16.11.2022 prevede che nella parte stabile del fondo confluisce la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.
Nei casi ipotizzati nel quesito i differenziali tra B4 e B3 e tra D4 e D3 sono già presenti nella parte stabile del fondo alimentata dal flusso di cui all’art. 79, comma 1, lettera a) e dal flusso di cui alla lettera d) (per gli incrementi derivanti dal rinnovo contrattuale). Il flusso di alimentazione di cui al comma 1bis è invece funzionale ad alimentare i differenziali stipendiali per le differenze tra B3 e B1 e D3 e D1, in conseguenza del fatto che dal primo aprile 2023 la retribuzione di base per ciascun area è quella corrispondente alle originarie posizioni B1 e D1 (indipendentemente dalla posizione giuridica di ingresso), mentre il valore complessivo delle posizioni economiche in godimento, rispetto a tali posizioni derivanti di “ingresso” viene riconosciuto a titolo di “differenziale stipendiale”.
dott. Angelo Maria Savazzi 27 marzo 2023
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