Autenticazione sottoscrizione dell’accettazione della candidatura e soccorso istruttorio in caso di omessa indicazione del luogo di autenticazione della sottoscrizione
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
Risposta al quesito dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiNell'anno 2018, viene aperta la successione per morte del padre e latto viene registrato nei pubblici registri immobiliari e volturato a catasto. L’eredita passa in successione a n. 5 figli in parti uguali, al 20% di possesso. Nell’anno 2020, un erede, che per i due anni successivi alla volturazione dell’immobile ha anche versato i tributi, attraverso apposita istanza al tribunale, rinuncia alla sua parte di eredita. Consegna copia dell’atto di rinuncia all’eredità al comune, ritenendosi cosi liberato dalla proprietà immobiliare. non esegue la voltura nei registri del catasto, dove il possesso rimane al 20%, ritenendo che siano i fratelli a doverlo fare in quanto andrebbero ad aumentare la loro percentuale di possesso. secondo quanto ho trovato dalle mie ricerche, la voltura catastale equivale ad una dichiarazione tacita o scritta di accettazione all’eredità pertanto non poteva rinunciare dichiarando davanti al cancelliere di non avere mai compiuto atti da erede.
Si richiede comunque vostro parere in merito.
RISPOSTA:
E’ vero che la Corte di Cassazione tende a far rientrare la voltura catastale tra le ipotesi di accettazione tacita.
Personalmente, la sottoscritta fatica a condividere tale soluzione, trovandola contraddittoria con la soluzione oramai pacifica nella giurisprudenza di legittimità per cui la presentazione della dichiarazione di successione non equivale ad un’accettazione tacita. Ad ogni modo, la Suprema Corte non sembra ancora distarsi dalla tesi ricordata.
Pordenone, lì 23 marzo 2023 Avv. L.Martini
DOMANDA A CHIARIMENTO
Il fatto che il contribuente, per i due anni successivi alla volturazione, abbia pagato i tributi non avvalora però la tesi secondo cui si tratterebbe di accettazione tacita dell’eredità?
RISPOSTA A CHIARIMENTO:
La circostanza non è risolutiva. Ricordo che per giurisprudenza costante anche il pagamento dei debiti ereditari con denaro proprio non viene considerato sinonimo di accettazione; diversamente, se il pagamento avviene con denaro dell’asse ereditario. Il Comune, pertanto, per poter dare rilevanza alla circostanza dovrebbe essere in grado di fare una verifica sulla provenienza del denaro.
In ogni caso, alla luce della prima risposta fornita, il Comune richiedente ha già modo di considerare, motivatamente e fondatamente (sulla base della giurisprudenza di Cassazione) il contribuente come erede.
Pordenone, lì 24 marzo 2023 Avv. L.Martini
Per i clienti Halley: Ricorrente QT n.1491, Sintomo QT n.1577
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
Ministero dell’Interno – Circolare 22 aprile 2025, n. 34
Fisco Oggi – 15 aprile 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Fisco Oggi – 28 marzo 2025
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