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Tar Campania, sentenza n. 4314
Risposta al quesito del Dr. Fabio Venanzi
QuesitiIl personale del Comune che usufruisce dei permessi di cui alla legge 104/1992 per sé, avendo una invalidità grave (art. 3 comma 3 legge 104/1992), ha richiesto di poter utilizzare un congedo per poter effettuare cure fisioterapiche due giorni a settimana in base a prescrizione medica. Tale ipotesi rientra nella disciplina di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011?
In caso di risposta affermativa da quale verbale è possibile ricavare la riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%? Quale è il trattamento retribuito applicabile? Stato di malattia con riduzione Brunetta per i primi 10 giorni, ma non calcolo nel periodo del comporto?
Nel caso in cui la richiesta per sottoporsi a tali sessioni di fisioterapia non rientri nella disciplina di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011 quale altra tipologia di permesso è utilizzabile cumulabile con i permessi di cui alla legge 104/1992?
L’articolo 7 del Decreto legislativo 18 luglio 2011 n. 119 prevede che i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta percento possono fruire, ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
Pertanto, il lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità potrà beneficiare dei permessi in argomento, sempreché invalido superiore al 50 percento.
Il riconoscimento dell’handicap grave, di per sé, non autorizza la fruizione dei permessi, se non accompagnata da una percentuale di invalidità superiore al 50 percento, desumibile da apposito verbale rilasciato dalla Commissione medica competente.
Al ricorrere delle fattispecie di cui sopra, il periodo sarà equiparato a malattia con applicazione dell’articolo 71 Decreto-legge 112/2008, ma non concorrerà ai fini del comporto.
Nel caso in cui i permessi non risultino annoverabili tra quelli dell’articolo 7 D.Lgs. 119/2011, il dipendente potrà fruire dei permessi brevi (articolo 42 CCNL 16.11.2022), permessi orari retribuiti (articolo 41 CCNL 16.11.2022), permessi per l’espletamento di visite, prestazioni specialistiche (articolo 44 CCNL 16.11.2022), banca delle ore, ferie.
23 marzo 2023 – Fabio Venanzi
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