Iscrizione AIRE di un minore come unico intestatario scheda
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri
QuesitiDall’ufficio servizi sociali di un altro Comune è pervenuta la richiesta di iscrizione anagrafica di due minori presso la dimora del padre qui residente. Di fatto i minori risultano essere stati affidati dal tribunale di Milano ad altra famiglia nello stesso comune di Milano. Il Comune di residenza della madre biologica ha già rigettato la richiesta.
Si chiede se si debba accettare l'iscrizione anagrafica dei minori presso la residenza del padre (nonostante provenga dall’ufficio servizi sociali e non dall’ufficio anagrafe) oppure se si debba rigettare in quanto i minori di fatto non risultano dimoranti in questo comune. In caso di diniego si chiedono cortesemente indicazioni su come motivare adeguatamente il rigetto.
In materia di dichiarazioni anagrafiche occorre richiamare l’art. 6 del d.P.R. n. 223/1989, a mente del quale “Ciascun componente (maggiorenne) della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13”. Pertanto, l’ufficio dei servizi sociali, di per sé, non è legittimato ad avanzare richiesta di mutazione anagrafica dei minori in questione (salvo che il richiedente agisca in qualità di tutore). Nemmeno l’ufficiale di anagrafe di altro comune è legittimato ad avanzare tale richiesta, potendo unicamente procedere all’invio della segnalazione di trasferimento di residenza ai sensi dell’art. 16 d.P.R. n. 223/1989, segnalazione che l’ufficiale di anagrafe destinatario della predetta segnalazione deve valutare per procedere alla eventuale regolarizzazione della posizione anagrafica della persona oggetto di segnalazione.
La richiesta avanzata dai servizi sociali dell’altro comune potrebbe essere presa in considerazione come segnalazione utile ad attivare un procedimento di mutazione d’ufficio, ma non dà affatto adito all’obbligatorio avvio di un procedimento, proprio perché la richiesta è avanzata da soggetto non legittimato a rendere dichiarazioni anagrafiche. Premesso tutto ciò, se i minori dimorano abitualmente in codesto comune (circostanza che sembrerebbe non sussistente) dovrebbero essere registrati all’indirizzo di dimora abituale, anche con provvedimento d’ufficio.
Qualora invece i minori dimorino abitualmente in altro comune, dovranno essere iscritti (o meglio si deve procedere alla loro mutazione anagrafica) all’indirizzo del comune in cui dimorano abitualmente.
In conclusione, poiché la richiesta avanzata dai servizi sociali deve essere gestita al più come segnalazione e non come istanza che determina l’avvio del procedimento, si potrà rispondere interlocutoriamente facendo riferimento alla norma sopra richiamata (art. 6 d.P.R. n. 223/1989) che individua i soggetti responsabili (e pertanto legittimati) a rendere dichiarazioni anagrafiche. Si dovranno, inoltre, citare le norme che prevedono la dimora abituale quale requisito per l’iscrizione anagrafica (Art. 43 cod. civ. “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Art. 1 L. n. 1228/1954: “Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle persone ed alle famiglie che hanno fissato nel Comune la residenza”; Art. 2 L. n. 1228/1954: “E’ fatto obbligo ad ognuno di chiedere ... la iscrizione nell’anagrafe nel Comune di dimora abituale”. Art. 3 D.P.R. n. 223/1989: “Per persone residenti nel Comune s’intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune”).
Dr.ssa Liliana Palmieri 23 Marzo 2023
Per i clienti Halley: Ricorrente QD n.2608 Sintomo QD n.2639
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Albo Nazionale Gestori Ambientali - Delibera 19 dicembre 2024, n. 3
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: