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INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Risposta al quesito del Dr. Luigi Oliveri
QuesitiSi pone un quesito in merito al lavoro straordinario ex art. 32 CCNL 16.11.2022. Al comma 6 è previsto che: "La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore".
Nelle giornate lavorative di 6 ore (senza rientro) possono essere dunque effettuate solo 4 ore di straordinario? Nelle giornate con rientro pomeridiano di 9 ore può essere effettuata solo un'ora di straordinario?
Qual è il limite minimo di straordinario settimanale, mensile e annuale? Qual è la durata minima per la quale può essere richiesto lo straordinario? Può essere richiesto sotto i 15 minuti?
La citata previsione contrattuale contiene la precisazione che la prestazione lavorativa nel suo complesso non possa superare il massimo giornaliero di 10 ore “di norma”.
Si tratta di clausola contrattuale e non di norma di legge: si presta, quindi, ad una certa flessibilità applicativa, che è sottesa proprio alla precisazione “di norma”, finalizzata ad ammettere l’eccezione.
Lo straordinario, per altro, si presta ad essere comunque concordato tra lavoratore e datore, visto che va autorizzato: pertanto, il comune consenso tra i due soggetti può anche condurre allo svolgimento di prestazioni, se necessarie, che travalichino il limite di 10 ore.
Il limite massimo annuale dello straordinario è d 200 ore, ma, in realtà, esso dipende dalla consistenza dello specifico fondo, che andrebbe poi diviso per il numero dei dipendenti (ad esclusione di dirigenti e posizioni organizzative) tenendo conto dei costi orari delle varie aree di inquadramento, per stimare un plafond individuale che può risultare anche di molto inferiore.
Non esiste un tetto mensile o settimanale: lo straordinario, finché risultino disponibili le risorse del fondo, è utilizzato solo in presenza – del tutto eventuale e non oggetto di una programmazione – di necessità specifiche.
Non esiste nemmeno una predeterminata durata minima. Certo, logica vuole che se lo straordinario è finalizzato a risolvere un problema specifico, occorre dedicare una durata oraria congrua allo scopo, sicché 15 minuti, se non si tratta della materiale attività di “chiusura” informatica, ad esempio, non appare giustificabile.
Spetta a ciascun dirigente o responsabile di servizio, comunque, nell’autorizzare preventivamente lo straordinario (si ricorda: autorizzazione sempre scritta e antecedente l’inizio della prestazione), definire una durata probabile del lavoro straordinario.
dott. Luigi Oliveri 23 marzo 2023
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