Gestione della richiesta di permesso per allattamento

Risposta al quesito del Dr. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
23 Marzo 2023

Con la presente siamo a porre un quesito per capire come gestire la richiesta di una dipendente che usufruisce di n. 2 ore di permesso allattamento, nello specifico il suo orario sarebbe 08.00 – 14.00 ma con il permesso di n. 2 ore effettua 08.00 – 12.00.

In occasione delle elezioni comunali che si svolgeranno nel mese di maggio essendo lei nell’ufficio elettorale chiede di usufruire della possibilità di effettuare straordinario elettorale. Il quesito è: lo straordinario elettorale partirà dopo che lei avrà effettuato comunque le ore previste da contratto quindi le sei ore (08.00 – 14.00)? oppure può fare 08.00 – 12.00 usufruendo delle due ore di permesso allattamento uscire e rientrare per straordinario elettorale anche senza aver completato le sei ore di lavoro?

Risposta

Il permesso ex art. 39 D.Lgs. 151/2001 (“periodi di riposo giornalieri” in passato conosciuti come “permessi per allattamento”), spettante nell’ipotesi prospettata di orario giornaliero di sei ore o più, è pari a due ore utilizzabili su due periodi di un’ora che possono essere fruiti in modo cumulato.

Il secondo comma del citato art. 39 stabilisce, inoltre, che tali periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione di lavoro.

In generale, non vi è alcuna preclusione allo svolgimento di straordinario nell’ipotesi che la dipendente usufruisca dei permessi orari per allattamento ex art. 39 del DLgs. 151/2001, ma ciò deve avvenire al di fuori dell’orario di lavoro in cui rientrano i periodi di riposo giornalieri.

A tal proposito i tecnici dell’ARAN con l’orientamento applicativo M88 del 26.5.2011 hanno espresso l’avviso che l’eventualità dello svolgimento di lavoro straordinaria è strettamente correlata all’articolazione oraria scelta dalla lavoratrice. In particolare, laddove quest’ultima chieda di usufruire dei periodi di riposo previsti dall’art. 39 del DLgs. 151/2001 all’inizio o durante il proprio orario di lavoro giornaliero, nulla vieta che essa possa prestare lavoro straordinario. Al contrario, qualora le due ore di riposo siano fruite alla fine dell’orario di lavoro, sebbene in merito i contratti ovvero il DLgs. 151/2001 non contengano alcuna espressa previsione contraria, appare poco conforme allo spirito della norma obbligare la lavoratrice al rientro in servizio per prestare lavoro straordinario.

Pertanto, la dipendente che utilizza il permesso di due ore per allattamento non può nelle medesime ore svolgere lavoro straordinario.


dott. Angelo Maria Savazzi    22 marzo 2023


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