Modello CE.NO.MAR per contrarre matrimonio

Risposta al quesito della dr.ssa Roberta Mugnai

Quesiti

Un cittadino italiano residente in Italia e una cittadina filippina residente nelle Filippine vogliono contrarre matrimonio in Italia. A tale scopo la cittadina filippina ha prodotto all'USC il modello CE.NO.MAR rilasciato dall'Autorità Statistica delle Filippine (PSA), in cui si certifica che il nominativo dell'interessata non compare nel loro Indice Nazionale di Matrimoni. Tale documento viene emesso per uso matrimonio.

Può essere acquisito questo certificato in sostituzione del nulla osta richiesto ai sensi dell'art. 116 c.c.? Può essere sufficiente per poter procedere con le pubblicazioni di matrimonio?

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Risposta

Il nulla osta previsto all’art.116 C.C. deve contenere:

  • le generalità del nubendo (non è necessaria, invece, l'indicazione delle generalità dell'altro nubendo, in quanto non richiesta esplicitamente dalla norma);
  • la dichiarazione da cui risulti che "giusta le leggi cui lo straniero è soggetto, nulla osta al matrimonio".

Il Massimario specifica che può supplire al nulla osta una certificazione rilasciata dall'autorità straniera competente, attestante che l'interessato non è coniugato, ma deve essere integrata dal riferimento all'inesistenza di altri impedimenti alla celebrazione del matrimonio civile ai sensi delle leggi vigenti nel Paese di appartenenza. Recepisce così quanto specificato nella circolare n.24 del 04.12.2013, che, a sua volta si riferisce ad un parere espresso dal Consiglio di Stato (n.4377 del 24.10.2013), chiesto dal Ministero dell’Interno.

Concludendo, il documento da voi descritto non sembra avere le caratteristiche richieste dal nostro ordinamento per poter contrarre matrimonio in Italia. Potrebbe, però, essere utilizzato dall’interessata per chiedere alla sua autorità consolare in Italia un nulla osta compatibile con il dettato dell’art.116 C.C.

Nel caso la cittadina filippina non riuscisse ad avere il nulla osta al matrimonio, non rimane che rifiutare la pubblicazione. Il rifiuto deve essere motivato per scritto (art.7 DPR.396/00). Contro il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile, la cittadina straniera può fare ricorso al Tribunale italiano (competente territorialmente rispetto al vostro comune), che può autorizzare le pubblicazioni.


Dott.ssa Roberta Mugnai 22 Marzo 2023


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Scritto il 23/03/2023 , da Mugnai Roberta

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