La possibilità di utilizzare la quota del FCDE accantonata nel risultato di amministrazione e “svincolata” in occasione del rendiconto per finanziare l'analogo fondo iscritto nel bilancio di previsione è prevista dal comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 187 del TUEL nonché dal paragrafo 3.3 del principio contabile applicato n. 4/2.
Tale possibilità - che rappresenta una facoltà e non un obbligo - può essere esercitata a seguito della approvazione del rendiconto (e non del riaccertamento) nel caso in cui l’importo del FCDE accantonato nell'avanzo con precedente rendiconto risulti eccedente rispetto alla misura ritenuta congrua, con conseguente riduzione del corrispondente accantonamento e pari incremento della quota disponibile del risultato di amministrazione: a tal fine andrà applicato al bilancio dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce l'importo della quota di avanzo libero corrispondente all'importo "svincolato", con il risultato che nel bilancio di previsione si liberano le risorse correnti altrimenti destinate ad assicurare la copertura finanziaria del F.C.D.E. iscritto in bilancio.
Ovviamente detta facoltà è preclusa agli enti in disavanzo (che presentano cioè un valore negativo alla lettera E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) in quanto gli stessi non hanno una quota disponibile da applicare al bilancio, e le eccezioni ultimamente introdotte per consentire agli enti in disavanzo l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (come ad esempio per le risorse del PNRR confluite in avanzo vincolato: art. 15, comma 3, del d.l. n. 77/2021) non riguardano la possibilità di utilizzare la suddetta quota "svincolata" del FCDE, per cui al riguardo si deve continuare a fare riferimento al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 187 del TUEL ovvero al paragrafo 3.3 del principio contabile applicato n. 4/2.
22 marzo 2023 dr. Ennio Braccioni
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