Avviso agli Enti - Pubblicato l’aggiornamento delle FAQ sui Programmi e progetti di Servizio civile digitale

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - 21 marzo 2023

Servizi Comunali Amministrazioni pubbliche

22 Marzo 2023

Sono disponibili a fruizione degli Enti le FAQ aggiornate concernenti la presentazione dei Programmi e progetti di Servizio civile digitale.

» Vedi le FAQ: https://www.politichegiovanili.gov.it/faq/?c=83288


01 - Questioni generali

Il programma d’intervento deve rispettare un limite massimo di operatori volontari?

No, non esiste un limite massimo di operatori volontari per il programma d’intervento. Nessun ente però può aver finanziati posti per un numero superiore al 10% di quelli complessivamente inseriti nel bando di selezione degli operatori volontari. Ciò significa che il Dipartimento verificherà, al momento della predisposizione del bando di selezione, che tale limite non sia superato.

Il Responsabile della sicurezza deve necessariamente partecipare all’incontro orientativo previsto dal punto 2.1 dell’allegato 8 della Circolare del 23 dicembre 2020 o è sufficiente che partecipi una figura di responsabilità dell’ente?

È opportuno che il Responsabile della sicurezza partecipi ma, nel caso in cui fosse impossibilitato, sarà sufficiente la partecipazione di uno o più qualificati rappresentanti dell’ente.

Nel caso di adozione della misura a favore dei giovani di un periodo in un paese U.E. è possibile che siano previsti più paesi dell’Unione europea?

Sì, nello stesso progetto si potrà prevedere tale misura anche in più Paesi U.E ma ciascun volontario sarà destinato ad uno solo dei Paesi previsti.

Che differenza c’è tra gli obiettivi del programma e l’obiettivo del progetto facente parte del programma?

L’obiettivo o gli obiettivi del programma deve o devono essere scelti tra quelli indicati nel piano annuale (obiettivi dell’agenda 2030), mentre l’obiettivo del progetto si riferisce al contributo del singolo progetto per la realizzazione del programma e deve essere coerente con l’obiettivo/gli obiettivi e l’ambito di azione del programma di intervento di cui fa parte.

Il sistema di formazione all’interno di un programma è unico a prescindere dall’estensione territoriale del programma stesso?

Sì, il sistema è unico ma la formazione può essere erogata anche in più luoghi diversi, anche perché si rammenta che è necessario mantenere il limite di partecipanti previsti per aula, sia fisica che virtuale pari a 30 unità.

Gli enti possono presentare uno stesso programma sia come Garanzia Giovani sia come servizio civile ordinario?

NO, occorre scegliere una delle due modalità. Uno stesso ente può comunque presentare sia programmi di Garanzia Giovani sia programmi di servizio civile ordinario.

L’ambito di azione g) “Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree di emergenza educativa e benessere nelle scuole” previsto nel Piano triennale 2020-2022 si può intendere esteso anche alla formazione universitaria?

Sì, in tale ambito può ricadere anche la formazione universitaria.

Gli operatori volontari assegnati ad una determinata sede possono essere impiegati anche in altra sede? Nel caso di coprogettazione quali sono le regole?

Sì, se si tratta di una sede secondaria prevista dal progetto (pag. 47 delle Disposizioni).

In aggiunta gli operatori volontari, fermo restando lo svolgimento delle attività progettuali nella sede di attuazione progetto cui sono assegnati, possono svolgere una parte delle attività presso altre sedi, a condizione che tale eventualità sia prevista dal progetto e per un tempo non superiore a 60 giorni, così come indicato nelle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale”, approvate con DPCM del 14 gennaio 2019. Le stesse regole valgono anche in caso di coprogettazione.

Quali sono i requisiti che deve possedere la sede secondaria di attuazione di un progetto?

La sede secondaria, accreditata all’Albo, deve appartenere ad uno degli enti interessati al progetto. In particolare può appartenere:

  • all’ ente proponente il progetto;
  • ad uno degli enti di accoglienza (attuatore del progetto) dell’ente proponente;
  • all’eventuale ente titolare coprogettante;
  • ad uno degli enti di accoglienza (attuatori del progetto) dell’eventuale ente coprogettante.

Per quale percentuale di ore sul totale può essere erogata la formazione, generale e specifica, in modalità on line?

La formazione generale in modalità on line (sincrona + asincrona) non può superare complessivamente il 50% del totale.  La modalità asincrona non può però superare il 30% del totale anche se fosse scelta in maniera esclusiva. Se invece si sceglie solo la modalità sincrona, essa, da sola, può raggiungere al massimo il 50% del totale.

La formazione specifica in modalità on line (sincrona + asincrona) non può superare il 50% del totale delle ore previste. Nell’ambito di questo 50% la ripartizione tra le due tipologie, o la scelta di una sola di esse, è demandata all’ente.

L’ambito di azione g) “Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree di emergenza educativa e benessere nelle scuole” previsto nel Piano triennale 2020-2022 si può intendere esteso anche alla formazione universitaria? (Nuova FAQ)

Sì, in tale ambito può ricadere anche la formazione universitaria.

Per i programmi all'estero, l'attività di informazione alle comunità locali se non realizzabile può essere sostituita da un’azione informativa sul territorio italiano? (Nuova FAQ del 4 maggio 2020)

In linea generale, l’attività di informazione è rivolta alle comunità dei territori in cui si realizza il programma. Laddove il particolare contesto del Paese estero non permetta, per ovvie ragioni di opportunità che andranno esplicitate in sede di presentazione del programma, una chiara e trasparente attività di informazione, questa può essere destinata alla comunità nazionale per illustrare quanto realizzato in altri paesi con l’obiettivo di far conoscere, nel concreto, l’apporto che il servizio civile è in grado di dare ai territori anche esteri.

Quali sono le modalità che un ente può prevedere per garantire la continuità del servizio laddove il numero dei giorni di chiusura fosse superiore ad un terzo dei giorni di permesso degli operatori volontari? (Nuova FAQ del 19 febbraio 2021)

Le modalità a cui si fa riferimento nella voce 10 della scheda progetto, per garantire la continuità del servizio del volontario, sono il servizio da remoto o l’individuazione di una sede alternativa. Questa sede può essere una sede secondaria accreditata all’albo di servizio civile e le attività che in essa verranno svolte devono essere definite nel progetto, o in alternativa, si potrà far ricorso alla possibilità, fornita dalle Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale del 14 gennaio 2019, di impiegare gli operatori volontari, per un periodo non superiore a sessanta giorni, presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di assegnazione, e soltanto nel caso in cui detta previsione sia contenuta alla voce 9 della scheda progetto, oltre che alla voce 10, e sia finalizzata a dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (ad esempio soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.).

È possibile prevedere un orario di servizio notturno per gli operatori volontari?

No, i progetti non possono prevedere l’impiego dei volontari in orario notturno dalle 23:00 alle 6:00, così come previsto dalle Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale.

E’ possibile ricorrere allo svolgimento delle attività del progetto “da remoto”? (Nuova FAQ del 30 novembre 2022)

Le vigenti “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”, stabiliscono la possibilità di prevedere che parte delle attività siano realizzate, non nelle sedi di attuazione del progetto, ma “da remoto”. L’attività “da remoto” non può comunque superare il 30% dell’attività totale degli operatori volontari, in termini di giorni o di ore a seconda dell’opzione scelta. È possibile ricorrere a tale modalità solo se l’operatore volontario dispone di adeguati strumenti per l’attività da remoto, oppure se l’ente è in grado di fornirglieli. Ciò implica che l’ente, in ogni caso, deve essere organizzato affinché le attività degli operatori volontari si possano comunque svolgere tutte in presenza.

Le medesime disposizioni prevedono, inoltre, la possibilità di ricorrere all’attività “da remoto”, anche se non pianificata, in via eccezionale, in situazioni di emergenza che non consentano l’operatività presso le sedi. In tali casi l’ente avrà cura di dare opportuna comunicazione al Dipartimento.

Pertanto, laddove i progetti realizzati non prevedano la descritta modalità attuativa dell’attività, è possibile inviare, a mezzo posta elettronica certificata, apposita istanza, opportunamente motivata, al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - Servizio Programmazione degli Interventi e Gestione dell’Albo.

In caso di chiusura della sede e conseguente ricorso allo smart working da parte di tutti i dipendenti dell’Ente, è possibile applicare la medesima modalità di svolgimento dell’attività anche per l’OV? (Nuova FAQ del 30 novembre 2022)

L’istituto dello smart working non è ammissibile nell’ambito del Servizio Civile Universale, poiché il campo di applicazione della predetta modalità di svolgimento dell’attività è circoscritto, dall’attuale assetto normativo, ai rapporti di lavoro di natura subordinata, risultando, dunque, non compatibile con le previsioni contenute nel d.lgs n. 2017/40. L’attività può, eventualmente, proseguire in modalità "da remoto" previo invio, a mezzo posta elettronica certificata, di apposita istanza, opportunamente motivata, al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - Servizio Programmazione degli Interventi e Gestione dell’Albo.

Se in un progetto sono indicate solo le 25 ore settimanali la domenica gli operatori volontari possono svolgere il servizio?

L’orario di servizio viene stabilito dall’ente in relazione alla natura del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale”. L’eventuale impegno nei giorni festivi deve essere previsto alla voce “Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio”.


02 - Coprogrammazione, coprogettazione, reti e partner

Se nell’ambito del programma è prevista la costituzione di una rete o nell’ambito del progetto sono previsti degli enti partner, gli operatori volontari possono svolgere delle attività all’interno dei suddetti enti?

Gli operatori volontari, fermo restando lo svolgimento delle attività progettuali nella sede di attuazione progetto, possono svolgere una parte delle attività presso un ente che fa parte della rete oppure un ente partner, a condizione che tale eventualità sia prevista dal progetto e per un tempo non superiore a 60 giorni, così come indicato nelle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale”, approvate con DPCM del 14 gennaio 2019. Naturalmente le attività svolte dagli operatori volontari presso l'ente partner devono essere funzionali alla realizzazione del progetto e ben descritte nell'elaborato.

L'ente terzo che produrrà l'attestazione/certificazione delle competenze, con il quale si intende avviare un percorso a favore dei giovani, può essere riconosciuto come rete del programma?

Sì, ma solo se tale attività di attestazione/certificazione delle competenze si aggiunge ad altra attività realizzata dallo stesso soggetto in rete.

È possibile presentare un progetto che preveda una coprogettazione tra un ente titolare di iscrizione e altri enti titolari di iscrizione e/o suoi enti di accoglienza, senza che sia prevista una coprogrammazione tra i due enti titolari di iscrizione?

L’apporto della rete per la copertura di tutti i progetti di un programma può essere fornito da più soggetti di rete?

Si, può essere fornito anche da più soggetti di rete.

Si può costituire con un ente un partenariato per la certificazione delle competenze?

Sì, ma il punteggio sarà attribuito solo per la certificazione delle competenze.

In caso di coprogrammazione, il contributo per la formazione generale viene erogato all’ente che presenta il programma (ente referente)?

Il contributo viene corrisposto a chi eroga la formazione generale.

Pertanto potrà essere corrisposto al solo ente referente se è l’unico che eroga la formazione, oppure all’ente o agli enti coprogrammanti se erogano la formazione ciascuno per sé. Ciò avviene a prescindere dal fatto che il sistema di formazione sia condiviso o meno.

I soggetti pubblici e privati, con i quali gli enti di servizio civile universale possono costituire "reti" di cui all’art 8 c. 2 del decreto legislativo n. 40 del 2017, sono persone fisiche o persone giuridiche?

Sono persone giuridiche in quanto l'apporto all’interno alle rete deve essere fornito da un ente riconosciuto dall'ordinamento ai fini di maggiore garanzia per l'organizzazione della rete stessa, anche in considerazione del richiamo all'art. 41 del decreto legislativo n. 117 del 2017 che si riferisce a "reti associative".

È possibile presentare un progetto che preveda una Co-progettazione di tipo 3.b, ovvero tra un Ente titolare di iscrizione e altri Enti titolari di iscrizione e loro eventuali enti di accoglienza, senza che sia prevista una co-programmazione tra i due enti titolari di iscrizione? (Nuova FAQ)

Sì, è possibile. Ma è necessario che l’ente proponente il progetto sia l’ente proponente il programma, oppure, in caso di co-programmazione, uno degli enti coprogrammanti.

Come viene valutato il contributo di un partner per un progetto? (FAQ aggiornata al 15 aprile 2022)

Affinché il contributo sia valutato positivamente e gli sia attribuito un punteggio lo stesso deve essere descritto in modo chiaro e dettagliato con riferimento all’apporto specifico fornito dal partner per la realizzazione del progetto. Lo specifico apporto può riguardare anche non tutte le sedi del progetto. In questo caso il punteggio attribuito è pari a 2. 

Come viene valutato il contributo di due o più partner per un progetto? (Nuova FAQ)

Se ci sono due o più enti partner che forniscono apporti specifici diversi allo stesso progetto il punteggio è pari a 3. Se invece forniscono allo stesso progetto lo stesso apporto il punteggio è pari a 2. Se però il progetto si realizza non su un unico territorio, ma su territori differenti, l’ente può avvalersi di due o più partner per ottenere lo stesso apporto specifico. In questo caso il punteggio attribuito è pari a 2. 

Si rammenta che lo specifico apporto deve riguardare tutte le sedi del progetto.

Per potersi definire “coprogettazione”, nel caso 3.a della scheda progetto, l’ente proponente il progetto titolare di iscrizione deve necessariamente partecipare alle attività di coprogettazione oppure può semplicemente presentare il progetto con minimo 2 enti di accoglienza coprogettanti senza mettere a disposizione proprie sedi e senza effettuare alcuna attività? (Nuova FAQ)

Nel caso previsto 3.a si potrà parlare di coprogettazione anche quando non siano previste attività svolte dall’ente titolare di iscrizione che presenta il progetto. In tal caso il requisito perché si possa parlare di coprogettazione è il numero minimo di enti di accoglienza, pari a 2, e il rispetto delle indicazioni fornite dalle Disposizioni (Cfr. pag 12 e Allegato 3) con riferimento alle attività e funzioni svolte dagli enti coprogettanti.

Quali sono i contenuti specifici che un accordo di rete deve contenere? (Nuova FAQ)

I contenuti sono indicati al punto 9 dell’allegato 2 alla Circolare dl 9 dicembre 2019 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione”.

Per facilitare l’ente nella stesura dell’accordo, se ne propone un facsimile.
Facsimile Accordo di Rete in Word
Facsimile Accordo di Rete in PDF

 

Quali sono i contenuti specifici che un accordo di coprogrammazione deve contenere? (Nuova FAQ)

I contenuti sono indicati al punto 8 dell’allegato 2 alla Circolare dl 9 dicembre 2019 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione”.

Per facilitare l’ente nella stesura dell’accordo, se ne propone un facsimile.
Facsimile Accordo di Coprogrammazione in formato Word
Facsimile Accordo di Coprogrammazione in PDF

L’apporto di un soggetto di rete può riguardare solo alcuni progetti di un programma? (Nuova FAQ)

No. Perché si possa parlare di rete l'apporto deve interessare tutti i progetti del programma.

Tuttavia può essere fornito anche da più soggetti di rete che concorrono alla copertura di tutti i progetti.

Si può costituire con un ente un partenariato per la certificazione delle competenze? (Nuova FAQ)

Sì, ma il punteggio sarà attribuito solo per la certificazione delle competenze.

In caso di coprogrammazione, il contributo per la formazione generale viene erogato all’ente che presenta il programma (ente referente)? (Nuova FAQ)

Il contributo viene corrisposto a chi eroga la formazione generale.

Pertanto potrà essere corrisposto al solo ente referente se è l’unico che eroga la formazione, oppure all’ente o agli enti coprogrammanti se erogano la formazione ciascuno per sé. Ciò avviene a prescindere dal fatto che il sistema di formazione sia condiviso o meno.

E’ possibile far firmare gli accordi di coprogrammazione e di costituzione di reti anche agli eventuali enti di accoglienza? (Nuova FAQ)

I documenti proposti dal Dipartimento sono solamente dei facsimile che gli enti possono naturalmente modificare e/o integrare come ritengono opportuno. E’ ovvio che gli accordi dovranno comunque contenere gli elementi essenziali richiesti dalla Circolare del  9 dicembre 2019 recante "Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione"

Un ente titolare può presentare un progetto che coinvolge due o più enti di accoglienza senza che si tratti di coprogettazione? (Nuova FAQ)

NO. Se due o più enti di accoglienza lavorano insieme ad uno stesso progetto, e quindi al raggiungimento di un unico obiettivo, si tratta di coprogettazione e a tal fine andrà compilata necessariamente la voce 3.a della scheda progetto. La voce 2 si compila solo quando l’ente di accoglienza che partecipa al progetto è uno soltanto.

Cosa si intende per attività condivise e attività complementari in caso di coprogettazione? (Nuova FAQ)

La coprogettazione deve necessariamente prevedere attività condivise tra gli enti che vi partecipano. Per attività condivisa si intende una “attività comune”, ossia la stessa attività che si può realizzare in un’unica sede o in sedi diverse. In aggiunta la coprogettazione può prevedere attività complementari, ossia attività diverse svolte dagli enti copro gettanti, che contribuiscono comunque al raggiungimento dell’obiettivo comune.

Cosa si intende per attività comuni e per attività integrate in una coprogrammazione? (Nuova FAQ)

Per attività comuni si intendono le  attività di realizzazione dell’incontro/confronto con gli operatori volontari di servizio civile impegnati nei singoli progetti del programma, l’eventuale attività di informazione alla comunità sul programma e sui progetti che lo compongono e le eventuali altre attività comuni (Vedi fac-simile accordo pubblicato).

Per attività complementari  si intendono eventuali  attività aggiuntive realizzate da ciascun ente coprogrammante, che non siano in comune con l’altro ente.

Resta fermo che in ciascun programma - sia esso proposto da un solo ente oppure da due o più enti in coprogrammazione – possono convivere progetti che hanno stesso obiettivo e stesse azioni e/o progetti che hanno obiettivi e azioni diverse ma integrate tra loro per il raggiungimento dell’obiettivo Agenda 2030 del programma.

Da chi deve essere sottoscritto l'accordo con l'ente partner relativo alla voce 12 della scheda progetto? (Nuova FAQ del 28 aprile 2020)

L'accordo di partenariato deve essere sottoscritto dall'ente partner e dall'ente proponente il progetto. In alternativa può essere sottoscritto dall'ente partner e dall'ente di accoglienza che realizza il progetto, ma in tal caso l'accordo deve essere controfirmato dall'ente proponente che lo mantiene agli atti.

Può un progetto prevedere due o più enti di accoglienza e considerare solo una parte di questi come enti coprogettanti? (Nuova FAQ del 30 aprile 2020)

No, non è possibile. Se gli enti di accoglienza sono due o più di due si tratta sempre di coprogettazione.  

Infatti se in un progetto sono previsti più enti di accoglienza l’obiettivo del progetto si raggiunge mediante il contributo di tutti gli enti che vi partecipano, che devono necessariamente collaborare tra loro (e quindi coprogettare). 

Ciò significa confrontarsi rispetto all’obiettivo del progetto, alle attività progettuali,  al ruolo degli operatori volontari e alla formazione specifica.

Per i progetti all'estero i soggetti di rete possono avere sede in Italia? (Nuova FAQ del 4 maggio 2020)

I soggetti di rete, indipendentemente da dove hanno sede, devono essere operanti sui territori oggetto del programma. L’apporto della Rete non necessariamente implica la presenza fisica sui territori esteri (es. aiuti finanziari, contributi da remoto …).
L’ente potrà essere soggetto di rete laddove il relativo apporto riguardi tutti i progetti del programma e trovi giustificazione all'interno della descrizione della cornice del programma.

Come si inseriscono i dati su helios in riferimento a quanto indicato alla faq 22? (Nuova FAQ del 20 maggio 2020)

Per la compilazione di Helios si precisa quanto segue:nella prima sezione di Helios gli enti di accoglienza compaiono automaticamente al momento dell’inserimento delle sedi. La seconda sezione di Helios è dedicata agli enti coprogettanti e deve essere compilata dall’ente riportando tutti i propri enti di accoglienza presenti nella sezione precedente, compresi eventualmente quelli che non mettono a disposizione sedi (si tratta degli enti riportati nella voce 3a della scheda progetto). Nella seconda sezione in aggiunta si possono inserire, se previsto nel progetto, altri enti titolari, con eventuali propri enti di accoglienza, che coprogettano, anche qualora non mettano a disposizione proprie sedi (si tratta degli enti riportati nella voce 3b della scheda progetto).

Il contributo di un soggetto di RETE può essere finalizzato ad offrire elementi di sostegno agli operatori volontari? (Nuova FAQ del 20 maggio 2020)

Sì, se tali elementi non riguardano la formazione e se indirettamente garantiscono maggiore efficacia ed efficienza a tutti i progetti afferenti al programma.

Gli enti partner possono essere persone fisiche? (Nuova FAQ del 26 febbraio 2021)

No, per enti partner si intendono uno o più soggetti pubblici o privati (persone giuridiche), non iscritti all'albo di servizio civile universale.

Nella coprogettazione la messa a disposizione da parte di ciascun ente coprogettante di sedi di attuazione del progetto implica anche la messa a disposizione della sede da parte dell'ente titolare? (Nuova FAQ del 17 marzo 2021)

La coprogettazione implica necessariamente la messa a disposizione da parte di ciascun ente coprogettante di sedi di attuazione di progetto. Se l’ente titolare non partecipa alla coprogettazione non è necessario che metta a disposizione la sede. Se, invece, coprogetta con propri enti di accoglienza o con altri enti (titolari e/o suoi enti di accoglienza) allora deve mettere a disposizione la sede.

È possibile stipulare accordi di programma e di progettazioni, con un ente di accoglienza di altro ente titolare?

I rapporti fra un ente di accoglienza ed il proprio ente titolare sono regolati, come previsto dalla Circolare 21 giugno 2021, dalla Dichiarazione di impegno: documento sottoscritto da entrambi e presentato in fase di iscrizione all'albo all'interno del quale sono indicati i reciproci impegni connessi all'iscrizione all'albo e alla presentazione e gestione dei progetti. Per quanto attiene quest'ultimo aspetto, ad un ente di accoglienza è riconosciuta la possibilità di coprogettare con altri enti, più in particolare un ente di accoglienza può partecipare ad un progetto presentato da un altro ente titolare sottoscrivendo con esso, e assieme al proprio ente titolare, un accordo di coprogettazione. Le caratteristiche e le modalità della coprogettazione sono indicate nel dettaglio nella Circolare del 31 gennaio 2023.


03 - Voci di programmi e progetti

Quali sono le voci obbligatorie da compilare nei progetti che prevedono l’adozione delle ulteriori misure a favore dei giovani?

Se si sceglie di adottare una o più ulteriori misure a favore di giovani, le voci ad esse relative sono tutte a compilazione obbligatoria ad eccezione di:

  • per la misura relativa ai giovani con minori opportunità la voce relativa all’eventuale assicurazione integrativa (voce 23.5 per l’Italia e voce 28.5 per l’estero);
  • per la misura del periodo fino a tre mesi in un paese U.E. la voce relativa ai vantaggi per il progetto (voce 24.5) e la voce relativa all’eventuale assicurazione integrativa (voce 24.8 e non la 24.9 come erroneamente riportato alla pag. 43 della Circolare del 9 dicembre 2019);
  • per la misura relativa al periodo di tutoraggio la voce relativa alle attività opzionali da realizzare nel percorso di tutoraggio (voce 25.5).

Perché nella scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile all’estero (allegato 4A) non è prevista la voce relativa al Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del Responsabile della sicurezza, mentre tale voce è prevista nella scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia (allegato 3A) in caso di adozione della misura del periodo in un paese U.E. (voce 24.9)?

È stata prevista la voce 24.9 al fine di evitare che, trattandosi di un paese appartenente all’Unione Europea, dove si potrebbe presumere che i rischi siano relativamente limitati rispetto ad un paese extra U.E., l’ente proponente il progetto possa non ritenere necessario produrre la suddetta documentazione che, al contrario, è obbligatoria in entrambi i casi.

Cosa si intende per "insufficiente descrizione" in riferimento alla descrizione della cornice generale del programma?

Si intende che uno o più dei seguenti elementi:

  • contesto;
  • bisogni e/o sfide sociali;
  • visione complessiva del programma;
  • relazione tra ciascun progetto e il programma;

sia descritto in modo insufficiente. Basta che anche un solo elemento sia descritto in modo insufficiente per escludere il programma dalla graduatoria, in quanto si tratta di elementi obbligatori la cui descrizione è fondamentale per la comprensione delle motivazioni alla base della realizzazione del programma stesso.

Dove si devono inserire gli ulteriori requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto? (Nuova FAQ)

Devono essere inseriti nella voce specifica della scheda progetto “Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto” e deve essere indicata la loro presenza nel sistema Helios selezionando “SI” alla voce “Ulteriori requisiti richiesti ai candidati

Come vanno compilate le voci 2 e 3a della scheda progetto? (Nuova FAQ)

Le voci 2 e 3a vanno compilate nel modo seguente: se un ente titolare presenta un progetto che vede due o più enti di accoglienza, si tratta necessariamente di coprogettazione e pertanto va compilata la voce 3a; la voce 2 va quindi compilata solo se il progetto prevede un solo ente di accoglienza .

E’ possibile svolgere parte delle ore previste per il tutoraggio attraverso la modalità FAD? (Nuova FAQ)

Il Tutor è una persona fisica, in possesso di adeguata formazione e qualificata esperienza in materia di risorse umane, valorizzazione delle competenze e orientamento professionale, che ha compito di informare, orientare ed assistere gli operatori volontari durante il percorso di tutoraggio.

Ciò premesso, se per FAD si intende la possibilità di utilizzare in alcuni momenti del percorso di tutoraggio, strumenti quali videoconferenze o collegamenti via skype per svolgere attività obbligatorie o opzionali previste dal percorso stesso, allora è possibile. Non è invece possibile prevedere somministrazione di moduli attraverso una piattaforma on line che non comporta la presenza di una figura di riferimento quale appunto il tutor e la possibilità di partecipazione attiva da parte dell’operatore volontario.

Quali sono le caratteristiche ed i requisiti che deve avere la sede secondaria? (Nuova FAQ del 19 febbraio 2021)

Le sedi secondarie sono state introdotte nella circolare del 23 dicembre 2020 per casi specifici e rappresentano un’eccezione, tenuto conto anche delle ripercussioni che l’individuazione di una sede secondaria ha su altri temi, quali ad esempio le verifiche ispettive.

La sede secondaria, così come quella principale, deve essere iscritta all’albo ed avere tutti i requisiti previsti dalla Circolare del “Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della circolare 12 dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017” per la sede di attuazione del progetto.

Una sede può essere secondaria di più sedi principali, nei limiti di quanto previsto nel progetto, ma particolare attenzione andrà dedicata ad evitare che in determinati giorni/orari si sovrappongano le attività con superamento del limite del numero di volontari per sede e altre eventuali criticità connesse alla sicurezza del luogo.

Si precisa inoltre che, posto che nella sede secondaria si svolge parte dell’attività progettuale, la stessa non può essere troppo distante da quella principale.

A quale ente deve appartenere la sede secondaria di attuazione di un progetto? (Nuova FAQ del 19 febbraio 2021)

La sede secondaria, accreditata all’Albo, deve appartenere ad uno degli enti interessati al progetto. In particolare può appartenere:

  • all’ ente proponente il progetto;
  • ad uno degli enti di accoglienza (attuatore del progetto) dell’ente proponente;
  • all’eventuale ente titolare coprogettante;
  • ad uno degli enti di accoglienza (attuatori del progetto) dell’eventuale ente coprogettante.

La sede secondaria deve appartenere allo stesso ente di quella primaria.

La sede secondaria necessita di un Olp diverso da quella principale? (Nuova FAQ del 19 febbraio 2021)

L’Olp della sede secondaria deve essere lo stesso di quella principale.

La sede secondaria può essere utilizzata esclusivamente per un periodo pari o inferiore a 60 giorni, così come previsto dal DPCM 14/01/2019? (Nuova FAQ del 17 marzo 2021)

No, per le sedi secondarie non si applica il limite temporale di 60 giorni di cui alle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale”, approvate con DPCM del 14 gennaio 2019.

Se si indica nel progetto l’adozione della misura a favore dei giovani con minor opportunità, cosa accade se non vengono ricoperti i posti riservati ai giovani con minori opportunità? (Nuova FAQ del 17 marzo 2021)

Nel caso di un progetto con posti GMO che non riceva alcuna domanda o le domande non siano in numero sufficiente a coprire tali posti, oppure i candidati ai posti GMO non superino le selezione, e non sia possibile attingere ad altre graduatorie dell’ente che presentino candidati GMO idonei non selezionati, il progetto potrà essere comunque attivato (a prescindere dal numero di posti effettivamente assegnati a candidati GMO) anche coprendo i posti riservati con candidati risultati idonei a posti ordinari, sempre nel rispetto delle graduatorie, dando priorità ai giovani, eventualmente presenti, che si sono candidati per posti ordinari e che posseggono i requisiti GMO, pur non avendo fatto domanda per la riserva.

Sono previste incompatibilità tra la figura del tutor e altre figure quali OLP o formatore? (Nuova FAQ del 23 aprile 2021)

No, non sono previste incompatibilità. Resta fermo che l’organismo pubblico o privato cui si affida il ruolo del tutor deve possedere un’adeguata formazione e qualificata esperienza in materia di risorse umane, con particolare riferimento alla selezione, alla valorizzazione delle competenze e all'orientamento professionale e/o alle politiche attive del lavoro.

Delucidazioni rispetto all’assenza (per motivi personali) dell’Olp per 1 e/o 2 settimane. Per quelle ore può garantire il coordinamento delle attività e dei volontari il Rappresentante Legale dell’ente? (Nuova FAQ del 15 febbraio 2023)

Non è necessario dover comunicare al Dipartimento le assenze motivate e temporanee degli OLP (che non superino le 3 settimane continuative).

L’ente deve tracciare la modifica, ai fini ispettivi, oltre che darne comunicazione agli operatori volontari che dovranno comunque essere affiancati da altra figura dell’ente, dotata di capacità specifiche inerenti le attività previste dal progetto.

Nella nuova stesura progettuale è prevista solo una sede di formazione sia generale che una specifica, vuol dire che non è più possibile prevedere più sedi?

È possibile prevedere più indirizzi nello stesso campo testuale del sistema informativo.


04 - Documentazione da produrre e figure dei responsabili

In sede di presentazione dei progetti di servizio civile universale va inviato il curriculum del responsabile regionale, provinciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dalla Circolare del 9 maggio 2018?

No, non occorre inviare il curriculum, in quanto non è una figura necessaria ai fini della presentazione dei programmi e progetti di servizio civile universale. L’ente può, se lo ritiene opportuno, nell’ambito della sua organizzazione interna, prevedere tale figura professionale.

In sede di presentazione dei programmi e progetti di servizio civile universale va inviato il curriculum del Responsabile locale di ente accreditato (RLEA)?

No, in quanto tale figura professionale non è più necessaria ai fini della presentazione dei programmi e progetti di servizio civile universale. L’ente può, se lo ritiene opportuno, nell’ambito della sua organizzazione interna, prevedere tale figura professionale.

Cosa deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente dal soggetto che firma l’istanza?

Deve contenere la dichiarazione che tutte le informazioni ed i dati contenuti nei programmi di intervento, nei relativi progetti e nella documentazione prodotta corrispondono al vero e che non sono previsti, per la realizzazione delle attività, oneri economici da parte degli operatori volontari e compensi aggiuntivi a favore degli stessi, rispetto a quanto indicato dal contratto di servizio civile universale.

Coincidono le figure del Responsabile della sicurezza previsto dalla Circolare del 9 maggio 2018 (iscrizione all’albo SCU) e del Responsabile della sicurezza previsto dalla Circolare del 9 dicembre 2019 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione” ?

No. Si tratta di due figure professionali diverse con requisiti specifici differenti. In particolare il Responsabile della sicurezza previsto dalla Circolare del 9 dicembre 2019 deve possedere i requisiti previsti dall’allegato 5 alla suddetta Circolare e il suo curriculum deve essere redatto secondo il fac-simile di cui all’allegato 5C) e caricato sul sistema Helios. 


04 - Valutazione programmi e progetti

Come si applica la percentuale del 25% prevista come quota minima di giovani con minori opportunità sul totale dei posti previsti nel progetto ai fini dell’attribuzione del punteggio? (FAQ aggiornata il 12 maggio 2022)

La quota del 25% si applica rapportando il numero dei volontari con minori opportunità  sul totale degli operatori volontari previsti nel progetto. Il sistema Helios calcola in modo automatico la percentuale sulla base degli operatori volontari inseriti a sistema applicando l'arrotondamento matematico. Il punteggio non viene attribuito se la percentuale ottenuta è inferiore al 25%

Come viene attribuito il punteggio al programma di intervento?

Riportiamo, a fini esemplificativi, un esempio di valutazione dei programmi di intervento con riferimento ai punteggi da attribuire.

Se il programma è composto da 4 progetti potrebbe verificarsi la situazione seguente a seguito della valutazione della scheda programma e dei relativi progetti:

Punteggio della scheda programma

14

Punteggio progetto 1

Progetto inammissibile o escluso dalla graduatoria

Punteggio progetto 2

50

Punteggio progetto 3

36

Punteggio progetto 4

60

Il punteggio totale del programma è calcolato nel seguente modo:

Punteggio totale del Programma = Punteggio scheda Programma  + Media aritmetica dei punteggi dei singoli progetti =

14 + (50+36+60)/3 = 14+146/3 = 62,7*

* il punteggio totale è arrotondato ad una cifra decimale.

Il progetto escluso dalla graduatoria non entra quindi nel calcolo della media dei progetti ma, con molta probabilità, incide sul punteggio da attribuire al programma con riferimento al valore della coerenza, cui verrebbe attribuito un valore inferiore al massimo previsto pari a 12

Esiste una soglia minima per i programmi di intervento?

No, per l’inserimento in graduatoria dei programmi di intervento non è stata indicata alcuna soglia minima. Viceversa, nell’avviso di presentazione programmi agli enti del 23 dicembre 2019, è stata indicata la soglia minima di punteggio che un progetto deve raggiungere per poter essere considerato ai fini di un eventuale finanziamento, tale soglia è pari a 22.

Poiché il punteggio totale del programma si ottiene dalla somma tra il punteggio della scheda programma e la media aritmetica dei punteggi dei singoli progetti, è possibile individuare il minimo punteggio da attribuire ad un programma per poter essere considerato al fine di un eventuale finanziamento. Esso sarà pari al punteggio minimo attribuibile ad entrambi gli addendi della suddetta somma nel modo seguente:

Punteggio minimo attribuibile al Programma = Punteggio minimo scheda programma + Media aritmetica dei punteggi minimi dei singoli Progetti = 8 + 22 = 30

Il minimo punteggio chiaramente non garantisce il finanziamento del programma, che dipenderà, invece, in generale dalle risorse disponibili.

In caso di programmi con pari punteggio, quando si valuterà il finanziamento parziale, i programmi dovranno comunque mantenere i requisiti minimi di due progetti (con minimo di 4 posizioni a progetto) e 12 volontari? (FAQ aggiornata al 24 gennaio 2020)

Il requisito minimo di 2 progetti a programma è un requisito che andrà comunque mantenuto, mentre gli altri potranno essere rivisti. La revisione avverrà d’intesa con il Dipartimento ma le modifiche non potranno comunque eliminare voci programma/progetto che hanno determinato un punteggio aggiuntivo o incidere sulla coerenza del programma stesso.

La procedura descritta per i programmi che ricevono pari punteggio si applica anche alle graduatorie dedicate a Garanzia Giovani.

Se un ente partecipa al programma fornendo la certificazione delle competenze a tutti i volontari e per tutti i progetti, può essere considerato ente rete e consentire al programma di ottenere un ulteriore punteggio anche per la rete? (Nuova FAQ)

No. In generale non è possibile la sovrapposizione dei punteggi: se il programma ottiene il punteggio per la certificazione delle competenze da parte di un altro ente, non può ottenere un ulteriore punteggio anche nell’ambito rete per lo stesso soggetto.


05 - Garanzia Giovani

Che cosa si intende per giovane disoccupato?

Il requisito di disoccupazione è stabilito ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 e dell’art. 4 co. 15- quater del dl n. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019) e successive modifiche e integrazioni 

Nei programmi da realizzarsi nell’ambito della Misura 6 bis “Servizio civile universale nell’Unione europea” del PON-IOG “Garanzia Giovani” possono essere presenti anche progetti senza la misura relativa al periodo di servizio da uno a tre mesi in un altro Paese dell’Unione europea per gli operatori volontari?

No, tutti i progetti contenuti nei programmi presentati in applicazione della Misura 6 bis, devono obbligatoriamente contenere la misura relativa al periodo di servizio da uno a tre mesi in un altro Paese dell’Unione europea. 

Nel caso in cui i programmi GG, con lo svolgimento di un periodo di servizio civile, della durata massima di tre mesi, in uno dei Paesi dell’Unione Europea (UE) ammessi a finanziamento non dovessero raggiungere le 1.547 posizioni previste ci sarà modo di recuperare le posizioni non attivabili in altro modo?

Le risorse attribuite al Dipartimento per l’erogazione delle misure 6 e 6 bis sono delegate dalle Regioni all’interno dei loro Piani di Attuazione Regionali. Pertanto l’eventuale ridistribuzione delle risorse finanziarie e del numero dei volontari è in capo alle Regioni medesime.


06 - Progetti per l’accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili

E' previsto un numero minimo/massimo di operatori volontari da impiegare nei progetti per l’accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili? (Nuova FAQ dell'11 marzo 2021)

No, ma il numero di operatori volontari che si possono richiedere per la realizzazione dei progetti per l’accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili non può essere inferiore né superiore al numero dei soggetti che usufruiscono dell’accompagnamento,  indicati alla voce 5 della scheda progetto  di cui all’ “Allegato 1 A “ della Circolare del 5 ottobre 2020.


07 - Programmi e progetti Servizio civile digitale

Oltre al “Settore E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport” possono essere presi in considerazioni altri settori?

Sì, potranno essere selezionati i settori e le aree di intervento ritenuti più adatti in base alle caratteristiche del programma e dei relativi progetti. Pertanto, si potranno realizzare certamente programmi e progetti di “Servizio Civile Digitale” nel "Settore E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport", ma potranno essere presentati anche programmi e progetti di servizio civile che offrono servizi di “facilitazione digitale” in altri settori, a titolo di esempio "Settore: A – Assistenza" o il “Settore: C - Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana” oppure il "Settore: D - Patrimonio storico, artistico e culturale" etc..

Se gli Enti non erogano già servizi di “facilitazione digitale”, possono attuare ex-novo servizi grazie al contributo degli operatori volontari del servizio civile?

Sì, lo prevede il programma quadro; in caso di servizio di “facilitazione digitale” da realizzare ex novo, all’operatore volontario viene richiesto di effettuare le attività di “facilitazione digitale” inserendosi in un “gruppo di lavoro” esistente o da attivare per svolgere il servizio. Va sempre dunque garantito il supporto e l’accompagnamento degli operatori volontari, attraverso figure di riferimento preventivamente individuate. Si rammenta in proposito che in nessun caso l’operatore volontario può sostituire personale dipendente o a contratto degli Enti.

Il progetto deve essere presentato da organizzazioni che abbiamo almeno 30 sedi (criteri di accreditamento Servizio civile universale) o possono partecipare anche organizzazioni che sono accreditate con le modalità precedenti (che hanno un numero di sedi minore)?

Gli Albi precedenti non sono più vigenti. Come è noto, l’Avviso di “Servizio Civile Digitale” è aperto solo agli Enti di servizio civile iscritti all’Albo di Servizio civile universale, di cui all’art. 11 del d.lgs 6 marzo 2017, n. 40. Gli Enti non accreditati possono partecipare in veste di partner (a livello progettuale) o di rete (a livello di programma) accordandosi con un ente già iscritto all'Albo del Servizio civile universale che a sua volta intende presentare un programma di intervento specifico di "Servizio Civile Digitale".

È possibile utilizzare gli stessi OLP dell’avviso ordinario?

E’ possibile che uno stesso OLP venga impiegato in contemporanea su progetti dell’avviso ordinario e su progetti di “Servizio Civile Digitale”, si evidenzia tuttavia, come riportato nella Guida alla redazione dei programmi per l’impiego di operatori volontari di Servizio civile in Italia nell’ambito del programma quadro del “Servizio Civile Digitale” che “in aggiunta a quanto stabilito dalle vigenti Disposizioni, non essendo previsti progetti all’estero nell’ambito del programma quadro di sperimentazione del “Servizio Civile Digitale”, il rapporto tra numero di operatori locali di progetto e numero di operatori volontari è pari a 1 OLP ogni 6 volontari.

Giovani che sono stati già operatori volontari di Servizio civile universale potranno presentare domanda anche per il “Servizio Civile Digitale”?

Non potranno fare domanda di partecipazione per il “Servizio Civile Digitale”; chi invece ha prestato servizio in progetti finanziati dal PON-IOG, potrà partecipare al “Servizio Civile Digitale”.

Per la valutazione dei programmi di intervento specifici si farà riferimento all'allegato 11 delle vigenti Disposizioni?

Sì, viene applicata la griglia di valutazione prevista nella Circolare del 25 gennaio 2022 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”. Analogamente, per i progetti SCD viene applicata la “Griglia Valutazione Progetti Italia” (allegato 12) della Circolare.

Come vanno interpretate le indicazioni sul numero dei caratteri delle voci relative alla scheda programma/progetto riportate nelle Linee guida SCD? (Nuova FAQ del 1 marzo 2022)

I caratteri indicati nelle linee guida SCD non sono da sommarsi a quelli previsti dalle vigenti disposizioni.

L'OLP dei progetti SCD deve possedere dei requisiti specifici? (Nuova FAQ del 1 marzo 2022)

I requisiti sono quelli ordinariamente previsti delle vigenti disposizioni. Si sottolinea che è fondamentale che il volontario si inserisca in un sistema all’interno del quale operano figure professionali con competenze in materia di digitale.

Le selezioni dei candidati e i relativi criteri rispondono al sistema già accreditato dall'ente oppure si prevedono dei nuovi criteri?

Non sono previsti requisiti specifici per i candidati al “Servizio civile digitale” e gli Enti utilizzeranno i propri sistemi di selezione accreditati. Lo scopo non è quello di reclutare “facilitatori digitali” ma giovani operatori che acquisiranno competenze sul tema durante l’esperienza di Servizio civile.

Il contributo di un soggetto di RETE può essere finalizzato ad offrire elementi di sostegno agli operatori volontari? (Nuova FAQ del 4 marzo 2022)

Sì, se tali elementi non riguardano la formazione degli operatori volontari e se indirettamente garantiscono maggiore efficacia ed efficienza a tutti i progetti afferenti al programma.

È possibile prevedere un attestato da parte dei Ente terzo ma chiedere anche al Dipartimento la Certificazione delle Competenze o una cosa esclude l'altra? (Nuova FAQ del 4 marzo 2022)

Non è possibile. L’ente potrà ricorrere alla certificazione delle competenze tramite soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013. In tal caso l’ente stesso dovrà assicurare il percorso di certificazione. Se l’ente prevede un attestato specifico da parte di Ente terzo non potrà ottenere il punteggio relativo alla certificazione delle competenze ma otterrà quello previsto per l’attestato specifico. Ove non previsto nel progetto e quindi non realizzato direttamente dagli enti, il percorso di certificazione sarà assicurato dal Dipartimento per la trasformazione digitale in collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Nell’ambito delle tipologie di servizi da realizzare in progetti presentati dagli Enti che aderiscono al Programma quadro del “Servizio Civile Digitale” è possibile prevedere, tra le altre, attività specifiche di digitalizzazione degli archivi/documenti cartacei ai fini di aumentare l'accessibilità dei cittadini a queste informazioni di valenza pubblica? (Nuova FAQ del 13 febbraio 2023)

I progetti presentati dagli Enti che aderiscono al Programma quadro del “Servizio Civile Digitale” devono sviluppare una o entrambe le tipologie di servizi di seguito illustrate:

Tipologia 1. Realizzazione o potenziamento di un servizio di “facilitazione digitale” presso l’Ente.

Fanno parte di questa tipologia i servizi realizzati da soggetti pubblici o privati che offrono supporto individuale all’utenza di servizi online (attraverso, per esempio, punti di assistenza digitale già operanti nell’Ente, anche itineranti), oppure i servizi che si intende realizzare ex novo come sostegno delle proprie attività di assistenza all’utenza. La facilitazione digitale ha l’obiettivo di abilitare la fruizione autonoma da parte dell’utente di servizi digitali essenziali, pubblici o privati.

Tipologia 2. Realizzazione o potenziamento di attività di “educazione digitale”.

Rientrano in questa tipologia i servizi, realizzati da soggetti pubblici o privati, che riguardano l’educazione all’uso di strumenti digitali, non riferiti a servizi erogati direttamente dall’ente, con l’intento di curare la diffusione della “cultura digitale”. L’educazione digitale ha l’obiettivo di sviluppare negli individui formati competenze digitali di base e/o avanzate – intese sia come conoscenze, sia come abilità, sia come attitudini e valori – attraverso il disegno di attività didattiche mirate e l’integrazione di specifici metodi pedagogici.

 Inoltre, come previsto dalle linee guida alla redazione dei programmi per l’impiego di operatori volontari di servizio civile in Italia nell’ambito del programma quadro del “Servizio Civile Digitale”, pubblicate in data 31 gennaio 2023, unitamente all'Avviso, “non possono essere inserite attività che non attengono in modo specifico all’obiettivo progettuale, ad esempio attività di dematerializzazione o inserimento dati non legate ai servizi di facilitazione e/o educazione digitale” (cfr. voce 5.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo della scheda progetto).

La certificazione delle competenze ai sensi del d.lgs. 13/2013 deroga quanto previsto per l'attestato specifico in relazione al quadro DigiComp 2.1?

Se l’ente ricorre alla certificazione delle competenze tramite soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013, non dovrà rilasciare all’operatore volontario l’attestato specifico.

Per la certificazione delle competenze bisogna che l'ente oltre ad essere titolato, deve avere anche autorizzazione a rilasciare certificazioni tipo Aica ECDL?

Non necessariamente.

È possibile avere informazioni sulla tempistica di avvio degli operatori volontari in relazione all’avviso del 31 gennaio 2023?

L’Avviso del 31 gennaio 2023 riporta che “I programmi d’intervento specifici di Servizio civile digitale, e i relativi progetti, presentati in risposta al presente Avviso dovranno essere avviati dagli enti entro il mese di settembre 2023”.

Gli indicatori devono considerarsi esclusivamente quelli previsti nella scheda progetto? oppure si può ricorrere anche ad altri indicatori?

Con riferimento agli indicatori da descrivere nella scheda programma e progetto di “Servizio civile digitale”, è necessario prioritariamente attenersi alle indicazioni contenute nelle Linee guida alla redazione dei programmi per l’impiego di operatori volontari di servizio civile in Italia nell’ambito del programma quadro del “Servizio civile digitale”. In aggiunta a quanto richiesto nelle linee guida, si potrà sinteticamente arricchire la descrizione con eventuali ulteriori indicatori ritenuti utili, rispettando i limiti di carattere di ciascuna voce della scheda programma/progetto.

Con riferimento alle Linee Guida dei programmi per l’impiego di operatori volontari di servizio civile in Italia nell’ambito del programma quadro del “Servizio Civile Digitale”, come deve essere compilata la voce "Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio"?

La voce 6) della scheda progetto dovrà essere compilata dall'ente come da vigenti Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione.


08 - Certificazione delle competenze

Quali sono le competenze certificabili a favore dell’operatore volontario? (Nuova FAQ del 3 maggio 2022)

Sono le competenze che gli operatori volontari potranno acquisire con la partecipazione alla realizzazione del progetto. Le competenze sono  deducibili dalle attività svolte durante l’espletamento del servizio e al tempo stesso presenti in repertori codificati a livello nazionale e/o regionale.

L’ente che si occupa del percorso di tutoraggio può essere il medesimo che si occupa anche della validazione delle competenze? (Nuova FAQ del 3 maggio 2022)

Sì. Si può trattare anche dello stesso ente, l’importante è che abbia i requisiti richiesti dalla Circolare 25 gennaio 2022 per erogare sia il tutoraggio sia la certificazione delle competenze.

Se l’operatore volontario non riesce a raggiungere un’adeguata esperienza tale da avere sufficienti evidenze per la certificazione: è sufficiente che l’ente proponente il progetto garantisca a priori la possibilità di certificare la competenza o è condizione sine qua non che gli OV poi completino il percorso ed ottengano anche la certificazione? (Nuova FAQ del 3 maggio 2022)

In una fase antecedente alla realizzazione del progetto, ai fini dell'assegnazione del punteggio, la Commissione in fase di valutazione verifica che siano presenti tutte le informazioni richieste dalla Circolare 25 gennaio 2022 ivi comprese lettere di impegno, accordi ecc...

Successivamente, può accadere che per motivi di varia natura, il singolo volontario non completi effettivamente il percorso fino ad ottenere la certificazione delle competenze.

Ai fini dell’erogazione del contributo al termine del progetto, la norma a cui si dovrà fare riferimento è il Decreto DPGSCU, n. 31 del 21 gennaio 2022 

Esiste un numero minimo delle competenze da certificare? (Nuova FAQ del 5 maggio 2022)

Non esiste un numero minimo di competenze da certificare

In merito alla certificazione delle competenze, l'ente terzo deve prevedere la realizzazione di un esame per gli operatori volontari?

L’ente potrà ricorrere alla certificazione delle competenze tramite soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013, sulla base di quanto previsto nelle vigenti Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione.

In merito alla certificazione delle competenze, in caso di coprogettazione su territorio nazionale è possibile indicare più enti di certificazione?

Nella piattaforma Helios possono essere indicati più enti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013.

 

Indietro

News

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×