Utilizzo dell’avanzo libero e l’avanzo destinato agli investimenti per il finanziamento spese di investimento e spese correnti a carattere non permanente

Risposta al quesito del Dr. Ennio Braccioni

Quesiti

L'ente, con bilancio di previsione approvato, ha necessita di utilizzare l’avanzo libero e l’avanzo destinato agli investimenti, accertato in sede di approvazione del rendiconto, per il finanziamento spese di investimento e spese correnti a carattere non permanente (l’avanzo destinato agli investimenti solo per spese di investimento), con variazione di bilancio di consiglio, ai sensi dell’art. 187, comma 2, lettere c) e d) del Tuel.

Si chiede se sia possibile, oppure no, tale variazione, dando atto nel testo della delibera di consiglio dell’insussistenza di debiti fuori bilancio e del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 187, comma 2, lettere a) e b) del Tuel, cosicché da rispettare l’ordine di priorità disposto dal medesimo art. 187, comma 2 del TUEL. fermo restando che la salvaguardia degli equilibri, ai sensi dell’art. 193 del Tuel, sarà approvata successivamente con delibera di consiglio entro il 31 luglio.

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Risposta

La variazione di bilancio ipotizzata nel quesito, concernente l'utilizzo della quota destinata agli investimenti e della quota disponibile, è certamente possibile, nei termini di seguito specificati.

Fermo restando la necessità, prescritta dal comma 3-bis dell'articolo 187 del TUEL, che per disporre tale utilizzo l'ente non deve trovarsi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL (mancato reintegro di entrate a specifica destinazione utilizzate per il finanziamento di spese correnti e della anticipazione di tesoreria), si evidenzia che:

1) per quanto concerne la quota destinata agli investimenti, unica condizione richiesta per il suo utilizzo è la avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente (articolo 187, comma 1, secondo periodo, del TUEL);

2) per quanto concerne la quota disponibile, a norma dell’articolo 187, comma 2, del TUEL, tale quota dell'avanzo può essere utilizzata per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c)  per il finanziamento di spese di investimento; 

d)  per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e)   per l'estinzione anticipata dei prestiti.

La elencazione suddetta rappresenta un tassativo ordine di priorità, per cui l’utilizzo dell’avanzo per una qualsiasi delle fattispecie ivi indicate richiede che quelle precedenti risultino soddisfatte; nel caso specifico, per poter legittimamente utilizzare la quota libera dell’avanzo per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente (precedente lettera d) la corrispondente delibera di variazione di bilancio dovrà esplicitamente dare atto della non sussistenza:

a) di debiti fuori bilancio;

b) della necessità di adottare misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

c) di spese di investimento da finanziare.

Stante l'obbligo di provvedere, entro la data del 31 luglio, alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio a norma dell'articolo 193 del TUEL, l'utilizzo della quota disponibile dell'avanzo per finalità diverse dalla salvaguardia degli equilibri stessi potrà essere disposto soltanto una volta effettuata la suddetta verifica (Corte dei conti Basilicata n. 35/2022) e sempre che alla data di effettivo utilizzo non sussistano né debiti fuori bilancio né la necessità di adottare, per assicurare gli equilibri del bilancio, misure ulteriori rispetto a quanto disposto in occasione della salvaguardia del mese di luglio.


20 marzo 2023                                                                         dr. Ennio Braccioni


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Scritto il 22/03/2023 , da Braccioni Ennio

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