Dossier del Referendum 2025: all’interno fasi del procedimento e operazioni di voto e di scrutinio
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - 4 giugno 2025
Risposta al quesito del Dr. Alessandro Rizzo
QuesitiE’ possibile concedere ad un cittadino che ne fa richiesta con regolare istanza di accesso civico ai sensi del d.lgs 33/13, il " file log relativo alle operazioni compiute sull' albo on line" dell'Ente comunale con riguardo ad una specifica pubblicazione (delibera)?
L’accesso civico generalizzato ha ad oggetto i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Tale accesso, che non richiede né una particolare legittimazione soggettiva del richiedente né motivazione, trova dei limiti solo per quanto previsto dall'articolo 5-bis Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013) che, tra l’altro, include la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza e la tutela di interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica.
Nel caso di specie, e salva la sussistenza di uno dei predetti limiti previsti dall’art. 5-bis del Decreto Trasparenza, l’istanza del cittadino appare accoglibile, considerato che la richiesta è limitata ad un preciso documento e ad uno specifico file log, utile per verificare la correttezza di una pubblicazione da parte della pubblica amministrazione.
Ciò è stato chiarito anche dalla giurisprudenza (seppur con riferimento ad una istanza di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990), in particolare dal TAR Palermo, con la sentenza n. 1579/2017), secondo cui “Con riferimento ai c.d. file-log l’istanza d’accesso va parimenti ritenuta assistita dal requisito dell’interesse diretto, concreto ed attuale. Al di là della cronologia di pubblicazione delle circolari e della correlata incidenza ai fini del merito della sanzione disciplinare (ciò che, peraltro, è estraneo al perimetro del presente giudizio), essi vanno ritenuti l’unico strumento idoneo ad accertare l’esatta data di pubblicazione informatica di documenti. D’altronde, una tal richiesta, se, un tempo, pur poteva dar luogo ad una inammissibile attività di elaborazione dati da parte della p.a., è pur vero che in un’epoca in cui l’attività amministrativa si svolge in modalità (almeno nell’intenzione del legislatore) digitali, non può più ritenersi sostenibile la tesi per la quale qualora vengano in rilievo atti che necessitano di un’elaborazione di dati in possesso della p.a. questi debbano essere sottratti dall’ambito di applicazione del diritto d’accesso, considerate le possibilità offerte dall’informatica che consente in pochi minuti di ricostruire anni di attività amministrativa (in tal senso, T.A.R. Sicilia, Palermo n. 827 del 2011). Si ricordi, del resto, che l’art. 22 della l. n. 241 del 1990 identifica quale documento amministrativo oggetto di accesso «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale». Poiché il fil- log di regola presenta le caratteristiche di integrità e di conformità previste dalla normativa vigente mediante marcatura temporale e firma digitale, deve ritenersi che esso, come s’è detto, consenta di ricostruire esattamente, nel caso di specie, il momento della pubblicazione di atti potenzialmente rilevanti ai fini dello scrutinio di legittimità della sanzione disciplinare. Ne discende, pertanto, l’obbligo di relativa esibizione”.
Il TAR Lazio (sentenza n. 12465/2022), inoltre, ha ritenuto non sufficiente ai fini di una richiesta di accesso la produzione di una relazione riportante i contenuti del file log, dovendosi disporre l’accesso allo stesso.
Le suddette pronunce, pertanto, seppur rese in relazione a fattispecie di accesso agli atti e non di accesso civico, confermano sia la natura di “documento” amministrativo di tale file, sia la sua rilevanza ai fini della verifica della correttezza di una pubblicazione.
Avv. Alessandro Rizzo 21/03/2023
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