Revisione e revoca delle dimissioni

Risposta al quesito del Dr. Eugenio De Carlo

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In data 22 febbraio il revisore unico dei conti comunica le proprie dimissioni. Nello stesso giorno l'Ente richiede alla Prefettura territoriale di procedere con urgenza all'estrazione dei nominativi. In data 6 marzo la Prefettura effettua l'estrazione e comunica i nominativi al Comune. In data 10 marzo 2023 il revisore revoca le dimissioni. Tenuto conto che l'art. 235 TUEL stabilisce che le dimissioni non sono soggette ad accettazione da parte dell'Ente, può il revisore, a questo punto, revocarle?

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Risposta

La normativa di riferimento si trova nell'art. 235D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale:

- l'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali dura in carica tre anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, in virtù delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 23, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 1994, n. 444;

- in caso di cessazione per dimissioni volontarie, il comma 3 del predetto articolo dispone nei seguenti termini: «dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno qurantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente»; la norma richiede, pertanto, che sia inviato all'ente da parte del revisore un preavviso di dimissioni con indicazione della data di effetto delle stesse e che la stessa sia superiore di almeno 45 giorni alla data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ente.

Il Min. Interno con un parere dell'11.6.2020 ha ritenuto che le disposizioni normative suddette non sono in contrasto: infatti, la prorogatio è un istituto che può essere considerato a favore degli organi amministrativi, nel caso di scadenza dei termini naturali, ma non è un obbligo, né occorre attendere il decorso effettivo dello stesso prima di procedere alla sostituzione dell'organo di revisione per le cui dimissioni la legge non richiede l'accettazione.

Pertanto, secondo il Ministero, l'Ente può procedere alla nomina del nuovo revisore senza aspettare il decorso effettivo del termine di 45 giorni previsto per la prorogatio dell'incarico e come preavviso delle dimissioni.

Orbene, posto che nella fattispecie l'Ente si è attivato dopo le dimissioni, si ritiene che le stesse non possano essere ritirate, avendo già spiegato i relativi effetti ed essendo il termine di 45 gg. previsto solo a tutela degli interessi dell'ente ma non come termine di perfezionamento della fattispecie delle dimissioni.


Dott. Eugenio De Carlo   20 marzo 2023


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Scritto il 22/03/2023 , da De Carlo Eugenio

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